Sentenza n. 73/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento della Determinazione direttoriale n. -OMISSIS-avente ad oggetto “Bando Benefici e Servizi 2025/2026. Approvazione graduatorie definitive relative agli studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Università del Salento, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce”, pubblicato il 25.09.2025, emesso da ADISU Puglia - Sezione di Lecce, con cui l’odierno ricorrente, indicato nella medesima graduatoria alla posizione n. 79 (domanda n. -OMISSIS-) - Primo anno - Corso di laurea magistrale, veniva ritenuto “NON IDONEO” con la motivazione di “Studente già assegnatario di benefici e servizi per lo stesso anno di corso (A.A. 2024)”; nonché del provvedimento di rigetto dell’avanzata istanza di riesame in autotutela prot. -OMISSIS- del 21.10.2025 emesso da ADISU Puglia - Sezione territoriale di Lecce, a firma del Responsabile del Servizio Gestione Borse di Studio, con il quale veniva confermato l’esito di esclusione (“Non idoneo”) del ricorrente; nonché ancora, ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente, dei Bandi “Benefici e Servizi” A.A. 2024/2025 e A.A. 2025/2026 e di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché di data o tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva ADISU per i benefici e servizi dell’anno accademico 2025/2026, nella parte in cui lo studente è stato dichiarato non idoneo, e successivo rigetto dell’istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ente per il diritto allo studio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla graduatoria dei benefici e servizi ADISU per l’anno accademico 2025/2026, motivata dall’essere già stato assegnatario di benefici e servizi per lo stesso anno di corso nell’anno accademico 2024. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dei bandi ADISU relativi agli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026, difetto di motivazione e di istruttoria, incongruità e irrazionalità dell’azione amministrativa, eccesso di potere, sviamento, ingiustizia manifesta e violazione del diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost. ADISU ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, rilevando che il ricorso era stato notificato soltanto all’amministrazione. Il ricorrente aveva notificato il ricorso il 22 novembre 2025, dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, senza evocare in giudizio gli studenti utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi al beneficio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo fondata e dirimente l’eccezione di inammissibilità per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso contro un atto amministrativo deve essere notificato, entro il termine decadenziale, sia all’amministrazione emanante sia ad almeno uno dei controinteressati. Nel caso concreto, gli studenti utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi erano facilmente individuabili e qualificabili come controinteressati, poiché l’eventuale riconoscimento del beneficio al ricorrente avrebbe potuto incidere sulle risorse disponibili e arrecare loro un pregiudizio. Il bando prevedeva infatti l’assegnazione delle borse secondo l’ordine della graduatoria definitiva e fino a esaurimento delle risorse. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, nelle procedure concorsuali, l’assenza di controinteressati può essere sostenuta soltanto quando l’impugnazione intervenga prima dell’adozione della graduatoria; dopo la pubblicazione della graduatoria, devono essere notificati tutti i controinteressati individuabili nell’atto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile senza esame delle censure sostanziali. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
i ricorsi giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione devono essere notificati, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, oltre che all’amministrazione che ha adottato l’atto, anche “ad almeno uno dei controinteressati”
La notificazione del ricorso deve essere effettuata, oltre che all’amministrazione emanante, ad almeno un controinteressato; nelle procedure concorsuali, dopo l’adozione della graduatoria, devono essere considerati i controinteressati individuabili nella graduatoria stessa.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 34 Cost.
È stato invocato dal ricorrente a tutela del diritto allo studio, ma la relativa censura non è stata esaminata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali o selettive, quando l’impugnazione è proposta dopo l’adozione della graduatoria definitiva, i soggetti utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi sono controinteressati individuabili, qualora l’eventuale accoglimento del ricorso possa incidere sulle risorse disponibili o sulla loro posizione, e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- L’assenza di controinteressati individuabili può essere sostenuta, nelle procedure concorsuali, soltanto quando l’impugnazione sia proposta anteriormente all’adozione della graduatoria; dopo tale momento, la graduatoria consente di individuare i soggetti titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto.
- L’omessa notificazione del ricorso a un controinteressato individuabile determina l’inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio, senza necessità di esaminare i motivi attinenti alla legittimità sostanziale dell’atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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