Sentenza n. 1314/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere presentato il 4 ottobre 2022 domanda di protezione internazionale, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato il 18 novembre 2024 a seguito del rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale e della valutazione favorevole del Questore. La Questura aveva dichiarato irricevibile la successiva domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato, ritenendo ostativa la circostanza che il permesso per protezione speciale fosse stato rilasciato dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), e dell’art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 7, commi 1, lett. a), e 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, sostenendo che la disciplina transitoria salvaguarda le domande di protezione internazionale presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, indipendentemente dalla data successiva di rilascio del permesso per protezione speciale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di irricevibilità. Ha ritenuto che, in base al combinato disposto dell’art. 7, comma 1, lett. a), e comma 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, lo sbarramento temporale rilevante ai fini della convertibilità sia costituito dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, purché a essa sia seguito il rilascio di un permesso per protezione speciale. Poiché la domanda era stata presentata il 4 ottobre 2022, quindi prima del 6 maggio 2023, essa rientrava nella disciplina transitoria e risultava ricevibile, anche se il permesso per protezione speciale era stato rilasciato il 18 novembre 2024. L’annullamento comporta l’effetto conformativo dell’obbligo per la Questura di esaminare la domanda di conversione alla luce degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, senza automatica spettanza del permesso per lavoro subordinato. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio della liquidazione del compenso.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione prevedeva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; la disciplina è stata poi abrogata dal d.l. n. 20/2023, come convertito.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998
Disposizioni richiamate dal ricorrente in relazione alla disciplina della protezione speciale.
art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La disposizione ha abrogato la possibilità ordinaria di conversione del permesso per protezione speciale e, nel testo risultante dalla conversione, ha previsto la disciplina transitoria rilevante per le domande già presentate.
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La disciplina transitoria conserva la convertibilità quando la domanda di protezione internazionale, cui sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale, sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 5 maggio 2023.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Richiamato quale fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito della trasmissione degli atti al Questore da parte della Commissione territoriale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della verifica dell’iscrizione del difensore nell’elenco necessario per la liquidazione del compenso a spese dello Stato.
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
Richiamato per la dichiarazione relativa alla persistenza dei requisiti reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini della convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di un permesso rilasciato per protezione speciale, la disciplina transitoria conseguente all’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 assume come momento determinante la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, non la data di successivo rilascio del permesso per protezione speciale.
- La conversione resta ammissibile quando la domanda di protezione internazionale sia stata presentata entro il 5 maggio 2023 e a essa sia seguito il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, anche se quest’ultimo è stato rilasciato dopo l’entrata in vigore della l. n. 50/2023.
- L’annullamento del diniego o della dichiarazione di irricevibilità della domanda di conversione non attribuisce automaticamente il permesso per lavoro subordinato, ma impone alla Questura di esaminare la domanda verificando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
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