Circolare numero 226 del 18-9-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la raccolta dei dati analitici dei versamenti effettuati dai singoli contribuenti, necessaria sia per sistemare le partite iscritte a ruolo sia per consentire la corretta gestione dei rapporti con i concessionari in vista degli adempimenti previsti dall’art. 17 L. 413/91. Vengono impartite istruzioni operative per le regolarizzazioni agevolate ex art. 3 L. 166/91, imponendo la trasmissione di liste analitiche e supporti magnetici con dati dettagliati. La circolare richiama inoltre le modalità di liquidazione dei rimborsi per inesigibilità ai cessati esattori e specifica i controlli che le S.A.P. devono effettuare sulle relative domande, con vigilanza delle sedi regionali.
Rendicontazione dei versamenti dei contribuenti e controlli sui rimborsi per inesigibilità ex art. 17 L. 413/91
Rendicontazione dei versamenti e controlli sui rimborsi ex art. 17 L. 413/91
La circolare fornisce istruzioni operative per la sistemazione delle partite iscritte a ruolo e per la gestione dei rapporti finanziari con i concessionari, in vista degli adempimenti connessi all’art. 17 della L. 413/91. Il filo conduttore è l’acquisizione di dati analitici sui pagamenti dei singoli contribuenti, ritenuta necessaria sia per la corretta definizione delle partite sia per la formazione di una rendicontazione completa e verificabile.
Regolarizzazioni agevolate ex art. 3 L. 166/91
Per le riscossioni intervenute in regime di regolarizzazione agevolata, i concessionari devono comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti che si sono avvalsi del condono, secondo modalità fissate dagli enti stessi. La circolare richiama espressamente la necessità di identificare i soggetti che hanno fruito della regolarizzazione e le partite debitorie definite con l’integrale pagamento dei contributi, indicando anche l’esatto importo delle somme aggiuntive versate e la data del pagamento.
Le S.A.P. che non dispongano dei dati devono inviare formale richiesta ai concessionari ai sensi dell’art. 3 L. 166/91. Le liste analitiche devono essere fornite anche su supporto magnetico, sulla base delle specifiche elaborate dall’Istituto; dopo il controllo di corrispondenza tra dati forniti e dati richiesti, i supporti vanno trasmessi alla Direzione Generale - Direzione Centrale per la tecnologia informatica per la convalida della regolarizzazione e la successiva emissione del buono di sgravio tramite procedura automatizzata. Per le partite intestate alle aziende viene precisato che seguiranno istruzioni specifiche.
Dati richiesti per ciascun versamento
La circolare individua puntualmente gli elementi che devono emergere dalla rendicontazione relativa ai versamenti dei singoli contribuenti:
- codice Sede INPS;
- codice Comune;
- numero matricola INPS;
- codice tributo;
- anno di riferimento del tributo, e per le aziende anche il mese;
- emissione ruolo (07.89, 09.89, 12.89);
- importo imposto a ruolo;
- importi pagati;
- data del versamento da parte del contribuente.
Si tratta dei dati minimi indispensabili per ricostruire la posizione del contribuente e procedere alla sistemazione contabile e amministrativa delle partite.
Liquidazione dei rimborsi per inesigibilità ex art. 17 L. 413/91
La circolare ricorda che l’art. 17 della L. 413/91 disciplina la riscossione e la definizione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori. Il comma 7 prevede che, entro il 30.9.92, gli Intendenti di Finanza emanino un decreto di liquidazione delle somme residue spettanti agli ex esattori a titolo di rimborso per inesigibilità, al netto degli sgravi già concessi, con valore di provvedimento di rimborso definitivo.
La circolare richiama anche le istruzioni ministeriali applicative: per gli enti impositori che, come l’INPS, non emettono ruoli di riscossione, il decreto di liquidazione viene inviato all’Ente impositore che vi appone il visto, così da attribuirgli valore di mandato di pagamento esigibile presso il proprio tesoriere da parte dei concessionari. Vengono inoltre richiamati precedenti messaggi e circolari attuative, e si precisa che non rientrano nella procedura le domande di discarico relative a ruoli consegnati direttamente dall’INPS ai concessionari.
Rendicontazione richiesta ai concessionari per l’art. 17
Per consentire l’adempimento degli obblighi connessi all’art. 17, le S.A.P. devono chiedere ai concessionari territorialmente competenti una rendicontazione completa e motivata delle singole posizioni intestate ai contribuenti, in conformità alle norme che impongono agli esattori la tenuta e conservazione delle schede individuali di riscossione. La circolare richiama infatti l’obbligo di annotazione di ogni pagamento nella scheda intestata al contribuente e la conservazione delle posizioni per dieci anni.
La rendicontazione deve essere fornita su liste analitiche e su supporto magnetico e deve riguardare tutti i versamenti effettuati dai contribuenti, compresi quelli relativi alle regolarizzazioni ex art. 3 L. 166/91, che però devono essere trasmessi separatamente. Non devono invece essere inclusi i versamenti effettuati ai sensi dell’art. 17 L. 413/91. Dopo il controllo di corrispondenza dei dati, i supporti magnetici vanno inviati alla Direzione Centrale per la tecnologia informatica per la sistemazione delle posizioni assicurative tramite procedura automatizzata.
La circolare avverte inoltre che, qualora il concessionario respinga senza motivazione le richieste, l’Istituto non potrà apporre il visto sui decreti intendentizi di liquidazione, evidenziando così il ruolo decisivo della completa rendicontazione nella definizione dei rapporti finanziari.
Controlli sulle domande di rimborso per inesigibilità
Quanto ai controlli sulle domande di rimborso presentate dai cessati esattori, la circolare chiarisce che la deroga procedurale prevista dall’art. 17 non esonera gli enti impositori dalla normale diligenza amministrativa. In conformità alla circolare ministeriale n. 9 del 10.8.92, i controlli devono riguardare:
- l’effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui si chiede il rimborso;
- l’effettivo mancato pagamento, totale o parziale, da parte dei contribuenti;
- la non pendenza, al 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione a favore del contribuente o di dilazione a favore dell’ex esattore e/o concessionario;
- l’effettivo versamento da parte degli ex esattori o del concessionario dei carichi per i quali è chiesto il rimborso;
- l’eventuale duplicazione delle domande con riferimento allo stesso contribuente e allo stesso carico;
- la non emissione, da parte dell’Istituto, di provvedimenti di sgravio per l’ammontare compreso nella domanda;
- il riscontro delle riscossioni effettuate dall’ex esattore per i carichi al solo scosso nelle more dell’esame della domanda di discarico.
La circolare aggiunge che gli uffici possono porre in essere ogni ulteriore atto o adempimento utile alla verifica della regolarità delle istanze di rimborso.
Vigilanza delle sedi regionali
La circolare conclude attribuendo alle Sedi regionali il compito di vigilare sulle operazioni descritte, assicurando il corretto svolgimento delle attività di richiesta, controllo e trasmissione dei dati nonché l’esatta applicazione delle istruzioni impartite.
Punti principali
Regolarizzazioni agevolate ex art. 3 L. 166/91
I concessionari devono comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti che hanno fruito della regolarizzazione. Le informazioni devono consentire l’identificazione dei soggetti e delle partite debitorie definite, indicando importo delle somme aggiuntive versate e data del pagamento. Le S.A.P. prive dei dati devono richiederli formalmente ai concessionari; le liste analitiche devono essere trasmesse anche su supporto magnetico secondo le specifiche dell’Istituto e, dopo controllo di corrispondenza, inviate alla Direzione Generale per la convalida della regolarizzazione e l’emissione del buono di sgravio. Per le partite intestate alle aziende sono annunciate successive istruzioni.
Dati analitici richiesti per i versamenti
La rendicontazione dei versamenti dei singoli contribuenti deve contenere: codice Sede INPS, codice Comune, numero matricola INPS, codice tributo, anno di riferimento del tributo, per le aziende anche il mese, emissione ruolo (07.89, 09.89, 12.89), importo imposto a ruolo, importi pagati e data del versamento da parte del contribuente.
Liquidazione dei rimborsi per inesigibilità ex art. 17 L. 413/91
L’art. 17 della L. 413/91 prevede che entro il 30.9.92 gli Intendenti di Finanza emettano un decreto di liquidazione delle somme residue spettanti agli ex esattori a titolo di rimborso per inesigibilità, al netto degli sgravi già concessi. Per gli enti impositori che, come l’INPS, non emettono ruoli, il decreto viene trasmesso all’Ente impositore per il visto, che gli attribuisce valore di mandato di pagamento esigibile presso il tesoriere. La circolare richiama precedenti istruzioni e precisa che non rientrano nella procedura le domande di discarico relative a ruoli consegnati direttamente dall’INPS ai concessionari.
Acquisizione dei dati dai concessionari e limiti della rendicontazione
Per adempiere agli obblighi dell’art. 17, le S.A.P. devono chiedere ai concessionari territorialmente competenti una rendicontazione completa e motivata delle singole posizioni dei contribuenti, su liste analitiche e supporto magnetico. La rendicontazione deve includere i dati del punto 1 e riguardare tutti i versamenti dei contribuenti, compresi quelli ex art. 3 L. 166/91, che devono però essere trasmessi separatamente. Non devono invece essere compresi i versamenti effettuati ai sensi dell’art. 17 L. 413/91. I supporti magnetici, dopo controllo di rispondenza, vanno inviati alla Direzione Centrale per la tecnologia informatica per la sistemazione automatizzata delle posizioni assicurative. Se il concessionario respinge ingiustificatamente la richiesta, l’Istituto non potrà apporre il visto sui decreti intendentizi di liquidazione.
Controlli sulle domande di rimborso per inesigibilità
La circolare ribadisce che, pur in presenza della deroga procedurale dell’art. 17, gli enti impositori devono comunque mantenere la normale diligenza amministrativa. In linea con la circolare ministeriale n. 9 del 10.8.92, i controlli devono verificare: iscrizione a ruolo delle quote richieste a rimborso, effettivo mancato pagamento, assenza al 31.12.1991 di sospensioni o dilazioni, effettivo versamento da parte di ex esattori o concessionari, eventuali duplicazioni di domande, mancata emissione di sgravi da parte dell’Istituto e corrispondenza delle riscossioni effettuate per carichi al solo scosso. Gli uffici possono inoltre effettuare ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria.
Vigilanza organizzativa
Le Sedi regionali sono chiamate a vigilare sulle operazioni descritte, con particolare attenzione alla correttezza della rendicontazione e dei controlli sulle domande di rimborso.
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