Sentenza n. 288/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’accertamento, dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE, e per quanto di competenza dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal MIC, in relazione all’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), presentata in data 20.12.2021, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (prot. MATTM-142468), relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico denominato “Squinzano”, della potenza nominale pari a 25,808 MW comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cellino San Marco (BR) e San Donaci (BR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto agrifotovoltaico
Esito
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e dell'art. 2 l. 241/1990 per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, per quanto di competenza, dal Ministero della Cultura, in relazione all'istanza di VIA presentata il 20 dicembre 2021 per un impianto agrifotovoltaico denominato "Squinzano", di potenza nominale pari a 25,808 MW, comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Cellino San Marco e San Donaci. La ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno depositato il decreto di VIA richiesto e il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, nelle more del giudizio, le amministrazioni resistenti hanno adottato e prodotto il decreto di VIA richiesto, unitamente al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Poiché dagli atti risultava che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla decisione di merito sull'illegittimità originaria del silenzio né alla nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità del procedimento amministrativo.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell'istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla società ricorrente.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.
art. 31 c.p.a.
È richiamato quale base dell'azione di accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
È richiamato quale disciplina dell'azione avverso il silenzio e della possibile nomina del commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adozione sopravvenuta del provvedimento richiesto rende non necessarie sia la pronuncia sull'illegittimità del silenzio sia la condanna dell'amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta peculiarità e complessità tali da giustificare la deroga alla regola della soccombenza.
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