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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10288/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un consigliere di amministrazione non esecutivo di una banca impugnava, prima davanti al giudice amministrativo e poi in opposizione davanti alla Corte d'appello, due sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia per violazioni della normativa bancaria in tema di contenimento dei rischi finanziari e di carenze nell'organizzazione e nei controlli interni. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo legittimo il procedimento sanzionatorio, non tardivo il provvedimento, non ravvisabile una contestazione suppletiva in violazione dell'art. 8 l. n. 689/1981, sussistente la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe per omesso dovere di agire informati e congrua la misura della sanzione ex art. 11 l. n. 689/1981. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ricostruito la responsabilità degli amministratori non operativi, come se sussistesse ancora un generale dovere di vigilanza; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere affermato la responsabilità del ricorrente senza adeguato riferimento ai fatti concreti; 3) violazione dell'art. 11 l. n. 689/1981 e ancora dell'art. 132 c.p.c. quanto alla quantificazione della sanzione, per asserita insufficiente esplicitazione dei criteri di commisurazione; 4) violazione degli artt. 8, 8-bis e 18 l. n. 689/1981, dell'art. 145 TUB e del diritto di difesa, sostenendo che l'aumento fino al triplo della sanzione per una delle violazioni fosse il frutto di una riqualificazione giuridica del fatto e non di una mera diversa modulazione sanzionatoria sui medesimi fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che gli amministratori non esecutivi di società bancarie hanno un dovere di agire informati e di attivarsi in presenza di segnali di criticità, senza che ciò configuri una responsabilità oggettiva, e che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente richiamando gli esiti ispettivi e gli elementi di allarme emersi. Ha rigettato anche il terzo motivo, osservando che la quantificazione della sanzione era stata correttamente effettuata alla luce dei parametri dell'art. 11 l. n. 689/1981 e che la motivazione della Corte territoriale raggiungeva il minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità, poiché il ricorrente non aveva riprodotto adeguatamente i contenuti delle contestazioni sanzionatorie per dimostrare l'allegata immutazione del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2381 c.c.

    commi 3 e 6; ultimo comma

    per gli amministratori, anche non esecutivi, comporta un dovere di agire informati e di attivarsi in presenza di criticità aziendali conoscibili con la diligenza richiesta dalla carica

  • art. 2392 c.c.

    concorre a fondare la responsabilità solidale dei consiglieri non esecutivi che non intervengano per impedire o attenuare fatti pregiudizievoli conosciuti o conoscibili

  • art. 144 d.lgs. n. 385 del 1993

    costituisce la base delle sanzioni amministrative in materia bancaria richiamate nella decisione

  • art. 53 d.lgs. n. 385 del 1993

    impone doveri di particolare pregnanza al consiglio di amministrazione delle banche in tema di contenimento del rischio e controlli interni

  • Circolare Banca d'Italia n. 229 del 1999

    le istruzioni di vigilanza attuano gli obblighi di organizzazione e controllo richiamati dalla normativa bancaria

  • art. 8 l. n. 689/1981

    la Corte esclude che vi sia stata una contestazione suppletiva o un'immutazione del fatto, ritenendo invece una diversa modulazione della risposta sanzionatoria sui medesimi fatti

  • art. 11 l. n. 689/1981

    la sanzione va commisurata alla gravità del fatto concreto, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi, senza necessità di specificare rigidamente tutti i criteri seguiti

  • art. 18 l. n. 689/1981

    richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dell'opposizione alle sanzioni amministrative

  • art. 8-bis l. n. 689/1981

    richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina del cumulo e della reiterazione delle violazioni

  • art. 145 TUB

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina sanzionatoria bancaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza è ritenuta sufficiente a superare la soglia del minimo costituzionale, escludendo la nullità

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    prevede il raddoppio del contributo unificato nei casi indicati dalla legge

Massime di principio

  • Negli illeciti amministrativi bancari, gli amministratori non esecutivi non sono gravati da un generico dovere di vigilanza assimilabile a responsabilità oggettiva, ma rispondono quando, in presenza di segnali di allarme o criticità conoscibili, omettano di informarsi e di attivarsi con la diligenza richiesta dalla carica.
  • Il dovere di "agire informati" ex art. 2381 c.c. implica per i consiglieri non delegati non solo la consultazione delle informazioni ricevute, ma anche l'esercizio dei poteri inerenti alla carica per prevenire, eliminare o attenuare i fatti pregiudizievoli.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative bancarie, i verbali e gli esiti ispettivi dell'autorità di vigilanza costituiscono elementi di prova valutabili dal giudice e superabili solo se intrinsecamente inattendibili o contrastati da altri elementi.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente, ai fini dell'art. 132 c.p.c., quando consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, anche se sintetico, purché raggiunga il minimo costituzionale.
  • La determinazione della sanzione amministrativa entro il minimo e il massimo edittale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve considerare la gravità oggettiva e soggettiva della violazione senza essere tenuto a una pedissequa enumerazione analitica di tutti i criteri di commisurazione.
  • La censura che prospetti una immutazione del fatto contestato in materia sanzionatoria deve essere supportata dalla puntuale comparazione tra contestazione originaria e contestazione successiva, altrimenti è inammissibile per genericità.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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