Cassazione Civile, Ordinanza n. 23376/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandatario)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di una quota ereditaria pari a un quinto di cinque fondi rustici, vendita compiuta da un fratello in forza di procura speciale rilasciata dalla sorella. La mandante ha poi contestato che l’operazione fosse avvenuta a sua insaputa e a un prezzo irrisorio, pari a euro 5.000, che sarebbe stato trattenuto dal mandatario e comunque molto inferiore al valore di mercato indicato in una perizia di parte. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello sono stati articolati tre motivi, mentre la controparte acquirente ha proposto appello incidentale condizionato per far valere, in subordine, la nullità dell’intero contratto ex art. 1419 c.c. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità del mandatario per omesso rendiconto e sulla correlata domanda risarcitoria; 2) omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio estimativa; 3) violazione di norme sostanziali e processuali per avere escluso la nullità del contratto per inesistenza del prezzo, per avere ritenuto provato il pagamento del prezzo alla mandante e per avere utilizzato la prova testimoniale sul pagamento senza i presupposti di ammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva implicitamente ma inequivocamente escluso la responsabilità del mandatario, accertando che la procura era ampia e senza limiti di prezzo, che il prezzo era stato effettivamente consegnato alla mandante e che, quindi, mancava il fatto costitutivo dell’inadempimento e del danno. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte relativa all’omessa pronuncia sulla CTU, osservando che l’ammissione della consulenza rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non integra omessa pronuncia; ha comunque ritenuto la censura infondata perché la Corte territoriale aveva motivato sufficientemente sul rigetto della richiesta. Ha ritenuto infondato il terzo motivo quanto alla dedotta nullità per prezzo inesistente, perché il prezzo di euro 5.000 era stato accertato come reale e coerente con il modesto valore dei fondi, e perché l’eventuale conflitto di interessi del mandatario avrebbe potuto al più rilevare sul piano dell’annullabilità ex art. 1394 c.c., rimedio non azionato. Ha poi dichiarato inammissibile il profilo relativo alla prova testimoniale perché la relativa eccezione non risultava tempestivamente proposta in appello o in primo grado. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, co. 6, Cost.
Richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza, dedotto dalla ricorrente come violato per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che l’omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni e non i provvedimenti istruttori; inoltre esclude l’omissione quando la questione sia stata implicitamente decisa con la soluzione data alla domanda principale.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione/ nullità della sentenza; la motivazione sintetica è ritenuta sufficiente se raggiunge il minimo costituzionale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza.
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio denunciato di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 1713 c.c.
La consegna del prezzo alla mandante è letta come implicito riconoscimento del puntuale adempimento dell’obbligo del mandatario di rendere conto.
art. 1418 c.c.
Richiamato dalla ricorrente e valutato dalla Corte nel senso che la nullità per mancanza/inesistenza del prezzo non ricorre quando il prezzo sia reale e non meramente simbolico.
art. 1470 c.c.
Richiamato per qualificare il contratto di vendita e verificare la reale esistenza del prezzo.
art. 2697 c.c.
La Corte afferma di non avere invertito l’onere della prova: la prova della consegna del prezzo è stata posta a carico del mandatario ed è stata ritenuta raggiunta con prova testimoniale.
art. 2721 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova testimoniale del pagamento.
art. 2724 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova testimoniale del pagamento.
art. 2725 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova testimoniale del pagamento.
art. 2726 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova testimoniale del pagamento.
art. 1394 c.c.
La Corte osserva che l’eventuale conflitto di interessi del mandatario avrebbe potuto, in presenza dei presupposti, determinare annullabilità del contratto, non nullità.
art. 1419 c.c.
Richiamato nell’appello incidentale condizionato per sostenere l’estensione della nullità all’intero contratto.
art. 157, co. 2, c.p.c.
La doglianza sulla prova testimoniale è dichiarata inammissibile perché la relativa nullità non risultava tempestivamente eccepita nei modi e tempi previsti.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis, art. 13, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice trascuri una domanda o un’eccezione; non vi è omessa pronuncia se la questione è stata respinta implicitamente ma in modo inequivoco attraverso la decisione sulla domanda principale.
- L’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata ammissione non integra di per sé omessa pronuncia.
- La nullità del contratto per inesistenza del prezzo non è configurabile quando il corrispettivo sia reale, ancorché modesto rispetto alle aspettative della parte, e trovi riscontro nelle condizioni obiettive del bene venduto.
- Se il mandatario dimostra, anche mediante prova testimoniale, di avere consegnato alla mandante il prezzo della vendita, viene meno il fatto costitutivo della responsabilità per omesso rendiconto e del correlato danno risarcibile.
- L’eventuale conflitto di interessi del rappresentante, quando ne ricorrano i presupposti, può incidere sul contratto come causa di annullabilità e non come causa di nullità, con la conseguenza che il rimedio deve essere tempestivamente azionato.
- Le censure sulle prove assunte in primo grado sono inammissibili in cassazione quando la parte non abbia tempestivamente sollevato l’eccezione di nullità o inutilizzabilità nei gradi di merito.
- rami
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