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Sentenza

Sentenza del 26/08/2015 n. 17183 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento e delle sanzioni relativi all'anno d'imposta 2005. In particolare, ha denunciato l'erronea applicazione delle norme sulle presunzioni e sulle indagini bancarie. Secondo l'Amministrazione, i files rinvenuti nel computer dell'avvocato P.F., contenenti riferimenti ai contribuenti, alla società Glatstein Establishment e a conti presso il Credit Suisse, costituivano elementi indiziari da valutare unitariamente insieme agli altri dati investigativi. L'Agenzia ha inoltre censurato il mancato riconoscimento del valore presuntivo dei versamenti e prelevamenti non giustificati effettuati sui conti bancari italiani dei contribuenti e di loro familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che il giudice d'appello avesse valutato in modo frammentario e insufficiente gli elementi presuntivi, senza esaminarli complessivamente secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha affermato che anche dati acquisiti in forme atipiche, come i files contenuti nel computer sequestrato, possono fondare una presunzione fiscale, purché valutati insieme agli altri elementi e secondo un ragionamento logico. Ha inoltre ritenuto erroneamente disapplicate le presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie, per le quali il contribuente deve fornire una giustificazione analitica. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese. Il ricorso dei contribuenti sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.

    Gli elementi indiziari devono essere valutati prima singolarmente e poi nel loro complesso. Il giudice non può escludere automaticamente il valore di singoli indizi senza verificarne la capacità probatoria nell'ambito dell'intero quadro circostanziale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 39 e 41

    I dati e gli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria possono essere utilizzati per l'accertamento; versamenti e prelevamenti bancari possono concorrere alla determinazione dei ricavi, salvo prova contraria del contribuente.

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere considerate ricavi o maggiori componenti reddituali. Il contribuente deve dimostrare analiticamente la natura delle operazioni e, per i prelevamenti, l'identità dei beneficiari o la diversa destinazione delle somme.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 54 e 55

    Le risultanze dei conti bancari possono essere utilizzate anche per l'accertamento dell'IVA.

    I principi presuntivi relativi alle movimentazioni bancarie valgono sia per le imposte dirette sia per l'imposta sul valore aggiunto.

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2

    La disposizione è richiamata nel quadro delle norme applicabili agli accertamenti relativi alle attività finanziarie detenute all'estero.

  • Legge n. 167 del 1990, artt. 4 e 5

    Prevede obblighi di dichiarazione e presunzioni connesse ai trasferimenti di denaro e valori verso l'estero, rilevanti per l'accertamento di attività estere non dichiarate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La violazione dei criteri giuridici di formazione e valutazione delle presunzioni è sottoponibile al controllo della Corte di cassazione come errore di diritto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria possono essere utilizzati anche elementi probatori atipici, come documenti informatici acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, purché la loro provenienza e il loro contenuto siano valutati insieme agli altri elementi disponibili.
  • Il giudice deve esaminare gli indizi prima singolarmente e poi complessivamente, verificando se siano gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente liquidare ciascun elemento come privo di valore senza considerare il loro reciproco rafforzamento.
  • La mancata disponibilità di una rogatoria o di una verifica diretta all'estero non esclude necessariamente la validità dell'accertamento fiscale, quando l'Amministrazione disponga di un quadro indiziario coerente e di altri elementi documentali o finanziari.
  • Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare una presunzione di maggiori ricavi o redditi, anche quando riguardano conti intestati a familiari stretti, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria concreta, specifica e documentata.
  • La presunzione fiscale non richiede una certezza assoluta, ma una connessione ragionevolmente probabile tra il fatto noto e quello ignoto; resta comunque necessario un percorso motivazionale chiaro e verificabile.
  • In caso di cassazione con rinvio, la decisione non attribuisce definitivamente le somme contestate all'Amministrazione, ma impone al giudice di merito un nuovo esame conforme ai principi stabiliti dalla Corte.

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