Ordinanza n. 2277/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 5146 resa il 24.9.2021, nella causa iscritta al numero di R.G. 10115/2020 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro depositata il 24.9.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione e del commissario ad acta nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, concernente il riconoscimento dell'anzianità di servizio e il pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubbliche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'adozione di ulteriori misure nell'ambito del giudizio di ottemperanza già accolto con sentenza del TAR, lamentando che il Ministero non avesse eseguito il giudicato entro il termine assegnato e che neppure il commissario ad acta originariamente nominato avesse provveduto, nonostante la diffida. Hanno quindi richiesto la sostituzione del commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto le istanze. Ha sostituito il commissario ad acta originariamente nominato con il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, attribuendogli facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio e assegnandogli il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza per eseguire il giudicato. Ha stabilito che il commissario e/o l'amministrazione comunichino immediatamente al Tribunale l'avvenuta esecuzione, depositando la documentazione pertinente, e che il compenso del commissario sia liquidato al termine dell'incarico, su sua richiesta. Ha inoltre applicato le penalità di mora, da calcolarsi nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi o agli altri accessori dovuti. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, se anteriore; il dies ad quem coincide con il giorno dell'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato, persino dopo l'insediamento del commissario, poiché l'amministrazione conserva il potere di adempiere concorrente con quello del commissario. La penalità è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la funzione compulsoria dell'astreinte si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre penalità di mora, determinandole secondo un criterio di non manifesta iniquità e in modo funzionale a garantire l'effettività della tutela.
art. 1 c.p.a.
La funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte è ricondotta al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 114 c.p.a.
La quantificazione della penalità deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta originariamente nominato non provvede all'esecuzione del giudicato, il giudice può sostituirlo individuando un diverso organo o funzionario, anche con facoltà di delega, e assegnando un nuovo termine per l'adempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per incentivare l'amministrazione all'esecuzione del giudicato e può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, in aggiunta agli accessori già spettanti in base al giudicato o alla legge.
- In caso di applicazione dell'astreinte, il dies a quo può essere fissato allo spirare del termine assegnato all'amministrazione per adempiere all'ordinanza che dispone la penalità, mentre il dies ad quem coincide con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato.
- L'insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettiva esecuzione opera una concorrenza tra il potere dell'amministrazione, titolare ex lege, e quello sostitutivo del commissario.
- La penalità di mora deve essere contenuta entro un limite massimo determinato dal giudice, tale da conservarne la funzione compulsoria ed evitare che si trasformi in una sproporzionata compensazione economica; nel caso esaminato il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 227/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 228/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →