Sentenza n. 197/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli avverso l'istanza trasmessa in data 7 novembre 2024, con la quale il ricorrente ha chiesto di essere convocato dalla Prefettura per regolarizzare e definire la pratica di primo ingresso e per la conseguente declaratoria dell'obbligo della Prefettura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un atto espresso di convocazione in favore del ricorrente, presso la sede dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Napoli; nonché, ai sensi dell'art. 117, comma 3, C.P.A., per la nomina di un Commissario ad acta, che, in caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, in via sostitutiva, provveda a riscontrare l'istanza trasmessa dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Napoli sull'istanza del 7 novembre 2024 diretta a ottenere la convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza con cui chiedeva di essere convocato per regolarizzare e definire la pratica di primo ingresso. Ha chiesto inoltre la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un atto espresso di convocazione e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio è emerso che la Prefettura aveva adottato, il 10 luglio 2025, un provvedimento di revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che l'adozione del provvedimento di revoca del nulla osta avesse fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio, trasferendo l'interesse del ricorrente sull'impugnazione o contestazione del nuovo provvedimento. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del silenzio né la richiesta di nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale base dell'azione contro il silenzio, ma non esaminato nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina dell'azione avverso il silenzio e della possibile nomina del commissario ad acta; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Prevede la richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia; la nomina non è stata disposta perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di interesse determinata dall'adozione del provvedimento di revoca del nulla osta.
Massime di principio
- L'adozione, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, di un provvedimento espresso relativo alla medesima pratica può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Quando l'interesse del ricorrente si trasferisce sulla contestazione del provvedimento sopravvenuto, il giudice non procede all'esame della legittimità del silenzio né alla nomina del commissario ad acta richiesta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
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