Cassazione Penale, Sentenza n. 38817/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha riconosciuti responsabili, rispettivamente, di estorsione consumata (capo 1) e di estorsione tentata (capo 2) contestando: violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 628 c.p.; difetto di motivazione e travisamento della prova (omessa valutazione di telefonate, annotazioni e chat, e scorretta ricostruzione delle date dei fatti); l'erronea attribuzione della responsabilità a Rebeshi (sostenendo che non risultavano condotte riconducibili a lui e che le richieste erano dirette al solo Bannetta) e la mancata prova dell'uso del "metodo mafioso" e della partecipazione di più persone; per Hima, altresì, la censura della ricostruzione del tentativo di estorsione in danno di Menghini e del diniego delle circostanze attenuanti già riconosciute in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure sono manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che molte delle doglianze costituiscano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in cassazione o siano state sollevate per la prima volta in questo grado (nuove questioni non svolte in appello). Ha poi ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica, valorizzando elementi quali la notorietà del ruolo del Rebeshi nel contesto di criminalità organizzata, la corrispondenza tra i messaggi/invocazioni del fratello Hima e il contesto intimidatorio e l'esistenza di comunicazioni (missiva del 7.3.2020) che confermano il mandato. Per quanto riguarda i profili di "travisamento" della prova, la Cassazione ha ricordato i limiti di questo controllo: è sindacabile solo il travisamento di una prova decisiva e non la normale rivalutazione del suo significato. Conseguentemente i ricorsi sono respinti, restano confermate le condanne inflitte in appello (tra cui le pesanti pene detentive e le multe), e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile nel grado.
Norme richiamate
art. 628 c.p. (estorsione)
La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto sussistente il reato di estorsione rispetto alla condotta dell'Hima (capo 1 e 2). La Cassazione conferma che la qualificazione in termini di estorsione è coerente con l'estraneità della vittima rispetto alla pretesa riparatoria e con le modalità intimidatorie contestate.
art. 629 c.p.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla tipologia di reato; la Corte non ha accolto i rilievi di violazione di legge formulati dai ricorrenti in ordine a questo articolo.
art. 416-bis, comma 1 c.p. (aggravante "metodo mafioso")
La Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'aggravante in ragione della notorietà della posizione di vertice del Rebeshi nel sodalizio mafioso e del contesto intimidatorio percepito dalle vittime; la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione, considerando non manifestamente illogica la ricostruzione che collega i messaggi e il rimando al fratello detenuto con l'uso del "metodo".
art. 603, comma 3-bis c.p.p. (assunzione dichiarazioni ai fini della decisione)
La Corte d'appello ha utilizzato, tra gli elementi probatori, la deposizione resa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis; la Cassazione non ha censurato la legittimità di tale acquisizione e della sua valutazione nel contesto probatorio.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (motivo di cassazione per travisamento della prova)
La Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova: può essere esaminato solo se concerne una prova decisiva e dimostra un errore revocatorio tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; molte doglianze dei ricorrenti sono state ritenute tentativi di rivalutazione del materiale probatorio, non consentiti in questa sede.
art. 616 c.p.p. (sanzioni e contributi alla Cassa delle Ammende)
In caso di inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria prevista e disposto il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, ritenendo non sussistere ragioni di esonero.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove: le critiche che si risolvono in una diversa interpretazione del materiale probatorio sono inammissibili salvo che sia dimostrato un "travisamento" di una prova decisiva che disarticoli la motivazione.
- Le questioni e le censure devono essere precedentemente svolte nei gradi di merito: introdurre in cassazione argomentazioni nuove, specie ricostruzioni fattuali non sostenute in appello, determina spesso l'inammissibilità.
- Il vizio di travisamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. è sindacabile solo quando l'errore riguarda il 'significante' della prova (uso di prova inesistente o omessa valutazione di prova decisiva) e non la valutazione del suo 'significato'.
- Per l'applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" è utile valutare il contesto complessivo (notorietà del ruolo dell'imputato, comunicazioni che rimandano a una struttura criminale, atti intimidatori storicamente collegati): singoli indizi possono assumere rilievo in un quadro complessivo coerente.
- Contestazioni formali come la discrepanza tra date indiziate devono essere dimostrate con elementi che rendano manifesto il vizio logico o materiali incongruenze che incidano sulla prova decisiva; altrimenti sono inidonee a scardinare la motivazione.
- La condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile è la prosecuzione naturale della declaratoria di inammissibilità; è quindi essenziale valutare la fondatezza delle censure già prima di proporre ricorso in cassazione.
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