Sentenza n. 277/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione al minore di 11 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario curriculare di 30 ore, nonché gli atti presupposti e il silenzio sull'istanza dei genitori
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui l'istituto scolastico aveva assegnato al minore, riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, soltanto 11 ore settimanali di sostegno, nonostante la frequenza scolastica per 30 ore e la precedente proposta di 24 ore contenuta nel PEI. Sono state dedotte la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., della legge n. 104/1992, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà e l'illogicità della determinazione. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti e la condanna dell'amministrazione ad assicurare il sostegno di un docente specializzato, anche con rapporto 1:1, per l'intero orario curriculare. L'amministrazione ha chiesto il rigetto. Il successivo incremento delle ore disposto dall'istituto, anche a seguito di un decreto presidenziale cautelare, non ha fatto venir meno l'interesse alla decisione, poiché non era stato chiarito se tale incremento fosse frutto di autonoma valutazione amministrativa o della mera esecuzione del decreto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei sensi indicati in motivazione. Ha ritenuto che il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica della persona con disabilità costituisca un diritto fondamentale, suscettibile di richiedere, in presenza di una situazione di gravità accertata, un numero di ore di sostegno pari a quello della frequenza scolastica. La quantificazione delle ore deve essere effettuata nell'ambito del PEI, sulla base della valutazione tecnica del GLO, cui spetta individuare il fabbisogno dell'alunno in relazione alle sue condizioni, ai bisogni formativi e alle modalità concrete dell'intervento. Nel caso concreto, il PEI dell'anno precedente, il verbale del GLO e il PEI dell'anno in corso descrivevano esigenze di supporto costante, difficoltà di attenzione, autonomia, apprendimento e partecipazione, nonché la necessità di un rapporto 1:1. L'assegnazione di un numero di ore inferiore all'orario di frequenza non era sorretta da una specifica motivazione che dimostrasse la congruità delle ore assegnate rispetto alle esigenze accertate, alle materie e agli interventi previsti. Il GLO non aveva svolto una concreta valutazione del rapporto tra bisogni del minore e ore di sostegno, limitandosi apparentemente a recepire il dato delle risorse disponibili. Il TAR non ha quantificato direttamente le ore, non potendo sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni tecnico-discrezionali, ma ha condannato l'amministrazione scolastica a redigere tempestivamente il PEI e a darvi esecuzione, assegnando il numero di ore ivi quantificato in base alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del minore. I limiti di organico o di bilancio non possono incidere sulla valutazione del fabbisogno né comprimere il nucleo indefettibile del diritto all'istruzione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
principi di solidarietà collettiva
Concorre a fondare il diritto fondamentale all'istruzione e all'integrazione della persona con disabilità.
art. 3 Cost.
principi di solidarietà collettiva
Concorre a fondare il diritto fondamentale all'istruzione e all'integrazione della persona con disabilità.
art. 34 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del diritto all'istruzione.
art. 38, comma 3, Cost.
Riconosce il diritto all'educazione e all'avviamento professionale delle persone con disabilità e fonda il nucleo indefettibile delle garanzie scolastiche.
legge n. 104/1992
La legge-quadro tutela l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, compresa l'integrazione scolastica.
d.lgs. 297/1994
Riconosce il diritto della persona con disabilità all'integrazione scolastica e allo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni.
art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. 66/2017
le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe
Attribuisce al GLO il compito di definire le modalità del sostegno e di formulare la proposta sul numero di ore, in relazione ai bisogni dell'alunno.
art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017
è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre
Impone la tempestiva redazione del PEI, documento tecnico destinato a individuare gli interventi e le risorse necessarie per l'inclusione scolastica.
d.lgs. 96/2019
Ha riformulato l'art. 10 del d.lgs. 66/2017, modificando il procedimento di assegnazione delle ore di sostegno.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica della persona con disabilità costituisce un diritto fondamentale e impone all'amministrazione di assicurare un nucleo indefettibile di garanzie, potendo richiedere, in presenza di esigenze accertate, l'assegnazione di ore di sostegno pari all'intero orario di frequenza.
- La quantificazione delle ore di sostegno deve essere effettuata nel PEI, sulla base della valutazione del GLO, che deve correlare motivatamente le condizioni dell'alunno, i suoi bisogni formativi, gli interventi didattici previsti, le materie e l'orario di frequenza.
- È illegittima l'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore all'orario di frequenza quando l'amministrazione non esplicita le ragioni per cui le ore attribuite siano sufficienti rispetto alle esigenze concretamente accertate e agli interventi previsti dal PEI.
- Il GLO non può limitarsi a recepire la disponibilità delle risorse, ma deve svolgere una valutazione effettiva e tecnica del rapporto tra bisogni dell'alunno e ore di sostegno necessarie; l'assenza di tale valutazione integra un difetto di istruttoria e di motivazione.
- Il giudice amministrativo non può quantificare direttamente le ore di sostegno sostituendosi alla valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione, ma può ordinare la tempestiva redazione del PEI e la sua esecuzione secondo il fabbisogno motivatamente determinato.
- I limiti di organico e di bilancio non possono giustificare la compressione del nucleo indefettibile del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica della persona con disabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →