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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11531/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato davanti al giudice di pace il decreto prefettizio di espulsione, sostenendo che fosse illegittimo perché notificato lo stesso giorno in cui si era recato in Questura per presentare un'istanza di protezione speciale. Ha poi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 19, comma 1.2, del T.U. immigrazione, assumendo che non potesse essergli notificato il decreto espulsivo mentre si presentava agli sportelli per chiedere un titolo di soggiorno fondato su presupposti diversi dalle precedenti istanze; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di pace non avesse valutato le allegazioni difensive e la documentazione prodotta, compreso il contratto di lavoro, rilevante per dimostrare l'integrazione sul territorio e il diritto alla protezione speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di pace avesse correttamente valorizzato il fatto che la precedente domanda di protezione internazionale era stata respinta con provvedimento definitivo nel 2021 e che la domanda reiterata del 2022 era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale, con espressa valutazione anche sull'insussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per protezione speciale; tale provvedimento non era stato impugnato. Ne ha desunto che, al momento della notifica del decreto di espulsione, la situazione del ricorrente era già stata recentemente esaminata e non vi erano ostacoli all'espulsione. La Corte ha inoltre escluso che la mera intenzione di presentare un'ulteriore istanza di protezione speciale valesse a qualificare il soggetto come richiedente protezione internazionale, poiché tale nozione comprende solo status di rifugiato e protezione sussidiaria; ha anche richiamato l'art. 7 del d.lgs. 25/2008 per negare il diritto a permanere sul territorio in caso di nuova domanda reiterata dopo una decisione definitiva che ha dichiarato inammissibile la prima domanda reiterata. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della controparte; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998

    art 19 comma 1.12 del TUI

    La Corte non ne trae un principio favorevole al ricorrente: la semplice presentazione o intenzione di presentare domanda di protezione speciale non impedisce, nel caso concreto, l'espulsione quando la situazione dello straniero è stata già valutata con provvedimenti definitivi non impugnati.

  • art. 2 d.lgs. 142/2015

    La nozione di "protezione internazionale" comprende solo lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria, non anche la protezione speciale.

  • art. 2 direttiva 2011/95/UE

    La Corte lo richiama per ribadire che la protezione internazionale si riferisce esclusivamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria.

  • art. 7 d.lgs. 25/2008

    Esclude il diritto a restare nel territorio nazionale per chi manifesti la volontà di presentare un'altra domanda reiterata dopo una decisione definitiva che ha dichiarato inammissibile una precedente domanda reiterata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La mera manifestazione di voler presentare una domanda di protezione speciale non equivale, di per sé, allo status di richiedente protezione internazionale ai fini dell'impedimento all'espulsione.
  • Quando la domanda di protezione internazionale e l'eventuale domanda reiterata siano già state definite con provvedimenti definitivi e non impugnati, l'autorità può legittimamente valutare la situazione dello straniero come non ostativa all'espulsione.
  • La protezione internazionale, ai fini delle norme rilevanti, comprende soltanto lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, restando fuori la protezione speciale.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione del giudice di merito fondata su precedenti provvedimenti definitivi non impugnati, si limiti a reiterare censure di merito senza scardinare tale ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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