Parere n. 636/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro Comune di -OMISSIS-per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 79 del 13 agosto 2022 concernente l’immediato divieto di accesso e di permanenza nelle aree di cui al -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza sindacale n. 79 del 13 agosto 2022, recante dichiarazione di inagibilità e inaccessibilità di aree pertinenziali sovrastanti un costone roccioso, con divieto immediato di accesso e permanenza.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco aveva dichiarato l’inagibilità e l’inaccessibilità delle aree di pertinenza del suo immobile, a seguito di uno smottamento del costone roccioso e di un sopralluogo comunale svolto con i Vigili del fuoco. Il primo motivo ha denunciato carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che il terrazzo era una struttura autoportante, sorretta da micropali e non interessata da concreti rischi di crollo. Il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti, sottolineando il carattere derogatorio di tali poteri rispetto al principio di legalità e l’obbligo di motivazione. Il Ministero ha eccepito la tardività e l’infondatezza del ricorso. Nel corso dell’istruttoria il ricorrente ha depositato perizie asseverate sulla staticità del terrazzo; il Comune non ha formulato contestazioni né ha risposto alle richieste istruttorie, compresa quella volta ad accertare l’attuale permanenza delle condizioni di pericolo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondata l’eccezione di tardività, poiché il ricorso notificato il 10 dicembre 2022 contro l’ordinanza del 13 agosto 2022 non appariva manifestamente tardivo e le amministrazioni non avevano fornito elementi contrari. Nel merito, ha ritenuto che le perizie asseverate prodotte dal ricorrente, non contestate dal Comune e sostanzialmente confermate dalla relazione ministeriale, dimostrassero l’assenza di un’adeguata valutazione tecnica dei presupposti di pericolo e necessità posti a fondamento dell’ordinanza. La mancata collaborazione delle amministrazioni, compreso il mancato riscontro alla richiesta di sopralluogo dei Vigili del fuoco, non ha impedito la decisione, ma ha confermato l’incompletezza dell’istruttoria. Le ordinanze contingibili e urgenti, quali provvedimenti extra ordinem, sono ammissibili solo in presenza di pericoli effettivi, gravi ed eccezionali, non fronteggiabili con strumenti ordinari, e devono essere adeguatamente istruite e motivate. L’ordinanza impugnata è stata quindi ritenuta priva di adeguati presupposti fattuali, istruttori e motivazionali. Il ricorso è stato accolto, restando ferma la responsabilità del Comune di verificare concretamente ed eventualmente eliminare le situazioni di pericolo.
Osservazioni
Tardività del ricorso
L’eccezione di tardività è infondata: il ricorso notificato il 10 dicembre 2022 contro l’ordinanza del 13 agosto 2022 non appare manifestamente tardivo e le amministrazioni non hanno fornito elementi idonei a sostenere una diversa conclusione.
Carenza di istruttoria e difetto dei presupposti
Le perizie asseverate prodotte dal ricorrente, non contestate dall’amministrazione resistente e sostanzialmente confermate dalla relazione ministeriale, dimostrano che l’ordinanza non era fondata su un’adeguata e completa valutazione tecnica dello stato di pericolo e di necessità.
Mancata collaborazione delle amministrazioni
Il Comune non ha fornito controdeduzioni sulle perizie né ha risposto alle richieste istruttorie, inclusa quella di disporre un sopralluogo dei Vigili del fuoco per verificare l’attuale stato dei luoghi. Tale inadempimento non impedisce la decisione, ma lascia ferme le responsabilità delle amministrazioni per la situazione di fatto.
Ordinanze contingibili e urgenti
I poteri extra ordinem possono essere esercitati soltanto in presenza di pericoli effettivi, gravi ed eccezionali, non fronteggiabili mediante provvedimenti tipici e ordinari; il relativo esercizio richiede un’istruttoria adeguata e una motivazione puntuale.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 21-octies l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento e ingiustizia manifesta.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato per fondare l’obbligo di motivazione dell’ordinanza contingibile e urgente.
art. 54 TUEL
Il Consiglio di Stato richiama la disciplina del potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti, subordinandolo alla presenza di un pericolo eccezionale, immediato e non fronteggiabile con strumenti ordinari.
art. 97 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione al principio di legalità dell’azione amministrativa e al carattere derogatorio delle ordinanze contingibili e urgenti.
Massime di principio
- Le ordinanze contingibili e urgenti, in quanto provvedimenti extra ordinem a contenuto indeterminato, sono legittime soltanto quando ricorra una situazione di pericolo effettivo, grave ed eccezionale, non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti tipici previsti dall’ordinamento.
- L’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente richiede un’istruttoria tecnica adeguata, attuale e completa, idonea a dimostrare sia l’esistenza del pericolo sia il nesso tra tale pericolo e le misure concretamente disposte.
- La mancata contestazione da parte dell’amministrazione delle perizie tecniche prodotte dal privato, unita al mancato riscontro alle richieste istruttorie, impedisce di ritenere adeguatamente provati i presupposti fattuali dell’ordinanza contingibile e urgente.
- Il decorso del tempo e l’assenza di verifiche aggiornate non consentono di presumere la permanenza delle condizioni di pericolo poste a fondamento di un’ordinanza contingibile e urgente; l’amministrazione deve verificarne concretamente l’attualità.
Ordinanza sindacale di divieto di accesso a un’area interessata da dissesto
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario privato contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 79 del 13 agosto 2022. L’ordinanza aveva dichiarato l’inagibilità e l’inaccessibilità di aree pertinenziali sovrastanti un costone roccioso e aveva disposto il divieto immediato di accesso e permanenza fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Premesse fattuali e contenuto dell’ordinanza
L’ordinanza era stata adottata dopo un evento franoso verificatosi in una località del territorio comunale. Un sopralluogo del responsabile dell’ufficio demanio, effettuato con una squadra dei Vigili del fuoco, aveva rilevato uno smottamento del costone, il deterioramento del cornicione prospiciente e l’instabilità del solaio in corrispondenza delle parti interessate. L’area ricadeva inoltre in una classe R3 di rischio elevato del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico; lo specchio acqueo prospiciente era già stato interdetto con una precedente ordinanza dell’ufficio circondariale marittimo.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e violazione della proporzionalità. Ha sostenuto che le verifiche sulla staticità del terrazzo fossero inadeguate e che l’ordinanza avesse illegittimamente esteso il divieto anche al terrazzo di sua proprietà, descritto come struttura autoportante e arretrata rispetto al costone.
In secondo luogo, ha denunciato la violazione di legge e il difetto dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti, osservando che tali provvedimenti costituiscono una deroga al principio di legalità e devono pertanto essere sorretti da una motivazione specifica, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Sviluppo dell’istruttoria
Il Ministero ha inizialmente sostenuto la tardività e l’infondatezza del ricorso. La Sezione, con più pareri interlocutori, ha invece disposto approfondimenti sul permanere dello stato di pericolo e sulla staticità del terrazzo.
Il ricorrente ha prodotto relazioni asseverate di tecnici di fiducia, secondo cui il terrazzo era una struttura autoportante, sorretta da 22 micropali, sicura e immune da rischi di crollo. Dopo che la Sezione ha rilevato l’irritualità del deposito diretto, le perizie sono state trasmesse al Ministero e da questo al Comune per le necessarie controdeduzioni.
Il Comune non ha fornito alcun riscontro. Il Ministero ha quindi rilevato che non risultava più dimostrata la permanenza dello stato di pericolo e che le risultanze delle perizie non erano state smentite. La Sezione ha successivamente richiesto un sopralluogo del competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ma neppure tale richiesta ha ricevuto risposta da parte delle amministrazioni interessate.
Valutazioni sulla tardività
La Sezione ha respinto l’eccezione di tardività. Il ricorso, notificato il 10 dicembre 2022 contro l’ordinanza del 13 agosto 2022, non appariva manifestamente tardivo e le amministrazioni non avevano fornito elementi sufficienti per sostenere una diversa valutazione.
Presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti
Il Consiglio di Stato ha richiamato la natura libera o extra ordinem delle ordinanze contingibili e urgenti. Tali provvedimenti possono essere adottati in presenza di pericoli gravi ed eccezionali, non fronteggiabili con provvedimenti tipici e ordinari. Essi derogano al principio di tipicità, inteso come predeterminazione legislativa del contenuto dei provvedimenti, e proprio per questo devono essere fondati su presupposti rigorosamente accertati e adeguatamente motivati.
La Sezione ha richiamato, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, marzo 2025, n. 1883, nonché le pronunce Cons. Stato, 3 giugno 2013, n. 3034; 22 ottobre 2014, n. 5213; 6 agosto 2024, n. 7011; 27 agosto 2024, n. 7255; e 24 luglio 2024, n. 6682.
Valutazione dell’istruttoria e della motivazione
Nel caso concreto, le perizie asseverate prodotte dal ricorrente non sono state contestate dal Comune e sono state sostanzialmente confermate dalla relazione ministeriale. L’ente locale non ha inoltre risposto alle richieste di chiarimenti e di aggiornamento sullo stato dei luoghi.
Secondo la Sezione, tali circostanze dimostrano che l’ordinanza non era sorretta da un’adeguata e completa istruttoria e che mancavano i presupposti fattuali per l’esercizio del potere contingibile e urgente. Il mero riferimento al precedente sopralluogo non era sufficiente a dimostrare, anche alla luce del tempo trascorso e delle successive risultanze tecniche, l’attualità e l’effettività del pericolo riguardante il terrazzo.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario. L’ordinanza n. 79 del 13 agosto 2022 è stata ritenuta illegittima per carenza dei presupposti fattuali, difetto di istruttoria e insufficiente motivazione.
Resta ferma la responsabilità del Comune di verificare concretamente l’eventuale permanenza di situazioni di pericolo e di adottare, se necessario, le misure idonee a eliminarle.
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