Cassazione Penale, Sentenza n. 34462/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per traffico di stupefacenti (importazione di circa 200 kg di hashish e detenzione di varie sostanze) deducendo, in sintesi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni dei correi e dei presunti riscontri esterni (tabulati telefonici, tracciamento GPS, immagini, documentazione sull'acquisto e preparazione dell'autovettura), contestando la qualificazione di Bulgarelli come organizzatore/vertice e la responsabilità di Bernardi per i fatti contestati; 2) erronea determinazione del trattamento sanzionatorio in continuazione: per Bulgarelli si contestava l'aumento della pena in appello e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; per Bernardi si chiedeva il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 73 (compressa nella normativa sugli stupefacenti) e contestazioni sulla determinazione della pena base e della loro entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al giudizio di responsabilità (ossia ha ritenuto legittima e adeguata la valutazione probatoria dei giudici di merito, che avevano fondato le condanne su dichiarazioni sovrapponibili dei correi e su numerosi riscontri esterni: tabulati, GPS, sequestri e immagini). Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio: per Bulgarelli ha annullato con rinvio l'aumento della pena per continuazione disposto dalla Corte di appello (perché l'aumento era motivato solo in termini generici e non spiegava perché, con gli stessi parametri del primo grado, dovesse essere incrementata ulteriormente) e ha ordinato nuovo giudizio su quel punto; per Bernardi ha annullato la parte della sentenza relativa al mancato esame/riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 73 comma relativo (silenzio della Corte d'appello sulla specifica deduzione), rinviando per nuovo esame. Il resto dei ricorsi è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: confermata la responsabilità nei termini, ma annullati e rinviati i profili relativi alla determinazione delle pene/attenuanti.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, art. 80, commi relativi (art. 73 comma 7 richiamato nel ricorso)
La Corte ha ritenuto che le circostanze attenuanti previste dalla normativa sugli stupefacenti debbano essere valutate espressamente: il silenzio della Corte d'appello su una dedotta attenuante comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio. L'art. 73 è stato anche il riferimento normativo per valutare la rilevanza della collaborazione o di attenuanti specifiche
Principi di diritto processuale penale (giurisprudenziali)
Il Supremo Collegio richiama il principio per cui la Corte d'appello deve motivare specificamente gli incrementi di pena in continuazione quando adotta parametri già considerati dal primo giudice; motivazione generica o insufficiente sul punto determina annullamento. Inoltre la Cassazione conferma che ricorsi generici, che non si confrontano con l'insieme delle evidenze, sono inammissibili.
Massime di principio
- Contestare la responsabilità con successo in cassazione richiede censure specifiche e il confronto puntuale con il complessivo impianto probatorio: attacchi generici o atomistici su elementi accessori sono di solito inammissibili.
- Se la Corte d'appello aumenta la pena per continuazione facendo riferimento agli stessi parametri già valutati dal primo grado, deve motivare dettagliatamente perché l'aggravamento è necessario; altrimenti la decisione viene annullata e rinviata.
- La mancata pronuncia motivata su una dedotta circostanza attenuante (o il silenzio della motivazione) comporta annullamento e rinvio: il giudice di merito deve espressamente valutare e rispondere alle doglianze sulle attenuanti.
- Dichiarazioni di correi possono sorreggere una condanna se sono sovrapponibili e accompagnate da riscontri esterni (tabulati telefonici, GPS, sequestri, immagini); per contrastarle efficacemente è necessario dimostrare specifiche incongruenze o interessi a mentire, con riferimenti puntuali alle prove.
- In sede di appello e cassazione è strategico focalizzarsi su punti decisivi e fornire argomentazioni dettagliate e collegamenti probatori, soprattutto quando la parte avversa dispone di molteplici riscontri esterni a sostegno della ricostruzione.
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