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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04892/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., la sentenza della Corte di cassazione n. 11977 del 26 gennaio 2024, sostenendo: 1) che il rimedio straordinario dovrebbe essere esperibile anche in materia di misure di prevenzione, altrimenti si porrebbe una questione di legittimità costituzionale; 2) che nella precedente decisione vi sarebbe stato un errore di fatto, perché la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo di ricorso da lei proposto, quale terza interessata, contro la confisca di prevenzione di un immobile di sua proprietà. La richiesta incidentale di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis c.p.p. è stata formulata sul presupposto dell'asserita mancata previsione del rimedio per errori di fatto nel procedimento applicativo di misure di prevenzione reali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. non sia esperibile avverso decisioni rese in materia di prevenzione e confisca, trattandosi di rimedio eccezionale previsto a favore del condannato e non estensibile in via analogica. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, non ricorreva un errore percettivo o di fatto, bensì al più un errore di valutazione, poiché la precedente sentenza non aveva ignorato il motivo, ma lo aveva esaminato e respinto. È stata inoltre respinta la questione di legittimità costituzionale perché non rilevante nel caso concreto e, comunque, già ritenuta manifestamente infondata in giurisprudenza. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è rimedio eccezionale, riservato alle sole pronunce di condanna e non estensibile analogicamente; non è esperibile in materia di prevenzione e confisca, né per correggere errori di valutazione.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    il ricorso è inammissibile quando proposto avverso un provvedimento non impugnabile con il rimedio azionato.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 625-bis c.p.p.

    la sua eventuale mancanza di previsione per le misure di prevenzione non rende rilevante la questione costituzionale nel caso in cui il dedotto vizio non sia un errore percettivo ma un errore di valutazione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti, essendo riferito alle sole sentenze di condanna.
  • In materia di misure di prevenzione e di confisca, il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non è esperibile, poiché le relative decisioni non rientrano nel perimetro delle pronunce di condanna richieste dalla norma.
  • L'errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo, cioè nell'omessa percezione dell'esistenza di un motivo o di un dato processuale; non ricorre quando la Corte esamina la censura e la respinge con valutazione giuridica o motivazionale.
  • La questione di legittimità costituzionale è irrilevante se la decisione impugnata non presenta il tipo di errore che il ricorrente assume emendabile; inoltre, il legislatore può prevedere strumenti di tutela differenziati per situazioni diverse, come quella del condannato e quella del soggetto sottoposto a misura di prevenzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza necessaria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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