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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34069/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cuneo (08/04/2025) che aveva dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. perché effettuata al difensore nonostante l'imputato avesse eletto domicilio; conseguente nullità dichiarata della citazione in giudizio (non effettuata al domicilio eletto) e restituzione degli atti al P.M. Il P.M. ha rilevato che la notifica dell'avviso era avvenuta correttamente ai sensi dell'art. 157 bis cod. proc. pen. al difensore nominato (non distinguendo difensore d'ufficio e di fiducia), e che l'imputato aveva ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 1, nonché copia analogica dell'informazione di garanzia ai sensi dell'art. 157, comma 1; perciò ha censurato l'ordinanza come abnorme e produttiva di stallo del procedimento

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice del dibattimento non fosse 'abnorme' ai sensi della giurisprudenza di legittimità: il provvedimento era espressione di un potere riconosciuto al giudice e non avulso dal sistema processuale. La Corte ha precisato che l'elenco degli atti notificabili al domicilio dichiarato/letto ai sensi dell'art. 157 ter (introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. I) del d.lgs. 10/10/2022) è tassativo, ma l'avviso ex art. 415 bis può essere comunque efficacemente notificato al difensore in base all'art. 161, comma 1; la declaratoria di nullità e la regressione del procedimento alla fase delle indagini non costituiscono automaticamente abnormità impugnabile in Cassazione. Inoltre la Corte ha osservato che la regressione può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione, senza che sia necessario ripetere esattamente le modalità precedentemente giudicate illegittime

Norme richiamate

  • art. 415 bis cod. proc. pen.

    Norma che regola l'avviso di conclusione delle indagini; il giudice territoriale aveva ritenuto la sua notifica nulla se non fatta al domicilio eletto, mentre la cassazione osserva che tale avviso può essere notificato anche al difensore secondo l'ordinario sistema delle notificazioni

  • art. 161, comma 1 cod. proc. pen.

    «le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio»

    La Corte ha richiamato questa previsione per sostenere che molti atti possono essere notificati al difensore (anche se l'imputato ha eletto domicilio), e che la norma non distingue tra difensore d'ufficio e di fiducia

  • art. 157, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla consegna analogica dell'informazione di garanzia; attesta che l'indagato era stato informato dei diritti di difesa, elemento posto a fondamento delle argomentazioni del P.M.

  • art. 157 ter cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. I) d.lgs. 10/10/2022)

    La Corte ricorda che l'elenco degli atti che devono essere notificati al domicilio dichiarato/letto ai sensi di questa disposizione è tassativo, ma ciò non comporta che altri atti non possano essere comunque notificati al difensore secondo l'art. 161

  • giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U. e altre sezioni richiamate)

    La Corte ha applicato i principi giurisprudenziali sulle nozioni di 'abnormità' e sulle condizioni di impugnabilità: un atto è abnorme solo se del tutto avulso dal sistema o radicalmente incompatibile con i poteri del giudice; un esercizio erroneo del potere può dar luogo a illegittimità ma non necessariamente ad abnormità impugnabile in Cassazione

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis può essere effettuata al difensore anche se l'imputato ha eletto domicilio; la presenza di un domicilio eletto non rende automaticamente nulla qualsiasi notifica al difensore
  • L'elenco degli atti che devono essere notificati necessariamente al domicilio dichiarato/letto (art. 157 ter) è tassativo, ma ciò non esclude, per altri atti non ricompresi, la legittimità della notifica al difensore ai sensi dell'art. 161
  • La regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini, o la dichiarazione di nullità di atti processuali, non costituiscono di per sé 'abnormità' impugnabile in Cassazione: l'abnormità è una categoria limitata a provvedimenti del tutto avulsi dal sistema o radicalmente incompatibili con i poteri giudiziari
  • Se la nullità o la regressione possono essere sanate con atti successivi (es. rinnovazione della notificazione), non sussiste la stasi irrimediabile che giustificherebbe il ricorso per cassazione per abnormità
  • In situazioni analoghe il P.M. deve valutare la possibilità di rinnovare le notificazioni o adottare rimedi ordinari prima di invocare l'abnormità quale strada d'impugnazione in Cassazione

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