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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18708/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, nella sua qualità di amministratore della "CANTO' IMMOBILIARE s.r.l." poi fallita, era stato condannato per bancarotta semplice documentale (art. 217 l.f.) per avere tenuto le scritture contabili in modo irregolare e incompleto nei tre anni antecedenti il fallimento. Ha impugnato la sentenza articolando tre motivi: (1) violazione dell'art. 217 l.f., sostenendo che il suo apporto collaborativo e le informazioni fornite avrebbero comunque permesso al curatore di ricostruire il patrimonio e soddisfare i creditori; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p., deducendo la particolare tenuità del fatto non applicata dalla corte d'appello; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p., per il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto irrilevante l'argomento della collaborazione: l'art. 217 l.f. tutela l'ostensibilità del patrimonio e delle vicende ad esso relative e sanziona la violazione degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili; l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio è invece carattere della bancarotta fraudolenta documentale, diversa dalla fattispecie contestata. Sul secondo motivo la Corte ha considerato, ricavandolo dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata, che le modalità della condotta, l'esiguità della documentazione prodotta e la tipologia e il numero delle omissioni escludono la particolare tenuità. Sul terzo motivo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche: il giudice può basarsi sull'elemento che ritiene prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., e la corte territoriale ha valutato unitariamente le modalità della condotta, la tipologia e il numero delle omissioni e la personalità dell'imputato. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)

    La norma sanziona penalmente, in caso di fallimento, la violazione degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili; la sua finalità è tutelare l'ostensibilità del patrimonio e delle relative vicende, non l'integrità della garanzia generale dei creditori. L'impedimento alla ricostruzione del patrimonio rientra invece nella bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 2214 cod. civ. (obblighi di tenuta delle scritture contabili)

    Richiamato quale fonte degli obblighi contabili degli imprenditori commerciali la cui violazione integra il reato previsto dall'art. 217 l.f.

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    La sua applicabilità richiede la valutazione delle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti assenti in ragione dell'esiguità della documentazione e del numero/gravità delle omissioni.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la quantificazione della pena e valutazione del fatto)

    Fornisce i criteri direttivi per valutare la particolare tenuità sotto il profilo oggettivo (modalità della condotta, entità del danno/pericolo) e gli elementi utili anche per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen. (richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche)

    Nel contesto del provvedimento è richiamato in relazione alla decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice può basarsi sull'elemento che ritiene prevalente fra quelli indicati dall'art. 133 c.p. per concedere o negare le attenuanti.

Massime di principio

  • Per il delitto di bancarotta semplice documentale (art. 217 l.f.) rileva la violazione degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili: la prova di irregolarità o incompletezza delle scritture è centrale e la successiva cooperazione dell'amministratore non cancella il reato se gli elementi costitutivi sono accertati.
  • La circostanza che la collaborazione abbia permesso in parte la ricostruzione del patrimonio o il soddisfacimento di alcuni creditori non sposta l'inquadramento giuridico: l'ostacolo alla ricostruzione caratterizza la bancarotta fraudolenta documentale, reato diverso e non automaticamente sovrapponibile alla bancarotta semplice documentale.
  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione oggettiva delle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; omissioni numerose o tipologicamente rilevanti nella tenuta delle scritture ostano al riconoscimento della tenuità.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudice con discrezionalità: questi può motivare anche in modo sintetico e può fondare la decisione su uno o più elementi ritenuti prevalenti tra quelli di cui all'art. 133 c.p.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale che i motivi siano pertinenti agli elementi materiali e giuridici dell'imputazione; deduzioni estranee alla fattispecie contestata (es. argomentazioni attinenti a reati diversi) possono risultare inammissibili.

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