Cassazione Penale, Sentenza n. 25450/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna (omicidio volontario e occultamento di cadavere) fondata su: a) un memoriale del condannato in cui accusava il padre ormai deceduto; b) intercettazioni con frasi dei familiari che suggerivano che il ricorrente "avrebbe detto la verità"; c) dichiarazioni del coimputato Santo La Causa, che nel 2012, divenuto collaboratore di giustizia, avrebbe espresso dubbi sulla partecipazione del Galletta. Il ricorrente deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamentando in particolare che la Corte non avrebbe valutato adeguatamente le dissonanze tra le dichiarazioni e l'affidabilità delle fonti e che lo spoglio del memoriale ha vanificato il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente esaminato La Causa in contraddittorio: in udienza La Causa ha confermato di avere sempre ritenuto il Galletta autore dell'omicidio e ha spiegato che il dubbio del 2012 riguardava il movente e non l'identità dell'omicida. Le dichiarazioni di altri collaboratori e riscontri esterni rendevano non decisive le nuove prove (memoriale e intercettazioni) che, prive di riscontro esterno, non sono idonee a determinare il proscioglimento ex art. 631 c.p.p.. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura sul presunto vulnus del diritto di difesa (il memoriale non prodotto poteva essere nuovamente depositato). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come vizio di motivazione nella sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non viziata ai sensi di questa disposizione
art. 631 cod. proc. pen. (revisione)
Criterio applicato: la prova nuova deve essere idonea a dimostrare in termini di ragionevole sicurezza che il condannato debba essere prosciolto; la Corte ha ritenuto che le nuove dichiarazioni non raggiungessero tale soglia
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
Applicata per la condanna del ricorrente alle spese e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Sentenza C.Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione agli effetti della dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese/ammende
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021 e Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020)
Principi di Cassazione richiamati: soglia probatoria per la revisione (prova nuova che determini ragionevole sicurezza del proscioglimento) e limite al riesame dell'attendibilità dei collaboratori se non emergono riscontri esterni nuovi
Massime di principio
- Per ottenere la revisione di una condanna la "prova nuova" deve essere tale da far ritenere, con ragionevole sicurezza, l'innocenza o comunque l'impossibilità di mantenere la condanna; mere supposizioni o elementi non corroborati sono insufficienti
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia sono valutate nel loro insieme: contraddizioni non risultano decisive se spiegabili e se vi sono riscontri esterni o conferme da altre fonti
- Dichiarazioni de relato o memoriali del condannato, privi di riscontri esterni, hanno scarso peso in sede di revisione e difficilmente sovvertono l'impianto probatorio
- La prova di incompatibilità o di grave contraddittorietà tra dichiarazioni deve essere chiara e insanabile per incidere sull'attendibilità: semplici discrepanze soggettive non bastano
- La perdita o mancata acquisizione di documenti difensivi non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se il soggetto ha avuto l'opportunità di rimediare e non risulta impedito nell'esercizio delle facoltà difensive
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25325/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25401/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →