Sentenza n. 1236/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di San Lucido n. 16 del 31 maggio 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, in data 14 maggio 2026, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. La rinuncia non risultava corredata dalla prova della notificazione al Comune resistente, essendo state prodotte soltanto l’istanza e la relativa relata. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la rinuncia non rispettava le formalità previste per la rinuncia al ricorso, in mancanza della prova della notificazione alla parte resistente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La dichiarazione depositata dal ricorrente è stata quindi ritenuta sufficiente a dimostrare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
Anche quando la rinuncia al ricorso non rispetta tutte le formalità prescritte, atti univoci successivi e il comportamento processuale delle parti possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, giustificando la declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La mancata osservanza delle formalità proprie della rinuncia al ricorso non impedisce al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando la dichiarazione del ricorrente costituisca un atto univoco, valutabile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal complessivo comportamento processuale delle parti e da atti successivi alla proposizione del ricorso, anche in assenza della prova formale della notificazione della rinuncia alla parte resistente.
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