Sentenza n. 516/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato nascente dalla sentenza n. 155/2024, emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 27.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Catania n. 155/2024, passata in giudicato, recante condanna del Comune al pagamento di spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di pace di Catania n. 155/2024, che aveva condannato il Comune al pagamento di € 200,00 per spese legali, oltre accessori. Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione il 5 dicembre 2024 ed era passato in giudicato, ma il Comune non aveva provveduto al pagamento, nonostante fosse decorso anche il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. È stata dedotta la persistente inerzia dell’amministrazione e chiesta, oltre all’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha inoltre disposto e acquisito incombenti istruttori a carico del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che il ricorrente avesse dimostrato il fatto costitutivo dell’obbligo di pagamento e che spettasse invece al Comune provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, prova non fornita. Ha quindi ordinato al Comune di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, detraendo le eventuali somme già corrisposte. L’obbligo comprende anche le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione, ma non le eventuali spese di precetto, essendo il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza una scelta del creditore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune di Mascalucia, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori novanta giorni dall’istanza dell’interessato e dalla scadenza del termine assegnato al Comune debitore. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione soccombente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 200,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR e consente l’adozione dell’ordine di esecuzione e delle misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto ritualmente proposto dopo il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Il creditore deve provare il fatto costitutivo dell’obbligo risultante dal giudicato; spetta invece all’amministrazione dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, come l’avvenuto pagamento.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il creditore deve dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’amministrazione e il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento; accertati tali elementi, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato.
- In applicazione dell’art. 2697 c.c., una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo dell’obbligo di pagamento risultante dal giudicato, incombe sull’amministrazione debitrice l’onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, compreso l’avvenuto pagamento; in mancanza, persiste l’obbligo di ottemperanza.
- L’obbligo di ottemperanza a una condanna pecuniaria può comprendere le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, quando siano limitati alle attività necessarie per il passaggio in giudicato della decisione e per la sua registrazione, ma non comprende le spese di precetto sostenute dal creditore che abbia scelto strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dall’origine un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere, su istanza dell’interessato, tutti gli atti necessari al pagamento entro un ulteriore termine.
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