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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-771/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2020. — Commissione europea contro Ungheria. — Inadempimento di uno Stato – Mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale – Reti di trasmissione dell’energia elettrica e di trasporto del gas naturale – Condizioni di accesso – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Articolo 14, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 715/2009 – Articolo 13, paragrafo 1 – Costi – Fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37, paragrafo 17 – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 17 – Mezzi di ricorso interni – Principio di tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-771/18

Giurisprudenza europea62018CJ0771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro l’Ungheria, la Corte ha respinto la censura relativa alla composizione dei corrispettivi di accesso alle reti elettriche e gas, ritenendo che il diritto dell’Unione non imponga di riflettere tutti i costi dei gestori di rete. Ha invece accolto la censura relativa ai rimedi giurisdizionali, affermando che il controllo limitato dinanzi alla Corte costituzionale non soddisfa l’esigenza di un meccanismo idoneo di ricorso effettivo. Ne è derivata la declaratoria di inadempimento limitata alla violazione degli articoli 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73.

Inadempimento dell’Ungheria in materia di rimedi giurisdizionali contro i regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissano i corrispettivi di accesso alle reti energetiche

La questione giuridica

Se l’Ungheria avesse violato, da un lato, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, escludendo dalla base di calcolo dei corrispettivi di accesso alle reti alcuni costi fiscali e finanziari; e, dall’altro, se avesse violato l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE e l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE non prevedendo un rimedio giurisdizionale effettivo avverso i regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissano tali corrispettivi.

Principio di diritto

La Corte ha escluso che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 impongano agli Stati membri di includere necessariamente tutti i costi sostenuti dai gestori di rete nella fissazione dei corrispettivi di accesso, compresi alcuni oneri fiscali e finanziari; ha invece dichiarato che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE e dall’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE, poiché i regolamenti dell’autorità nazionale che fissano i corrispettivi di accesso erano impugnabili solo dinanzi alla Corte costituzionale con un controllo limitato a questioni costituzionali, e non mediante un ricorso effettivo davanti a un organo idoneo a esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti.

Norme richiamate

  • articolo 258 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 714/2009
  • articolo 14, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 714/2009
  • articolo 11, regolamento (CE) n. 714/2009
  • articolo 14, paragrafi 2 e 3, regolamento (CE) n. 714/2009
  • Regolamento (CE) n. 715/2009
  • articolo 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 715/2009
  • articolo 11, regolamento (CE) n. 715/2009
  • Direttiva 2009/72/CE
  • articolo 37, paragrafi 1, 6, 8 e 17, direttiva 2009/72/CE
  • Direttiva 2009/73/CE
  • articolo 41, paragrafi 1, 6, 8 e 17, direttiva 2009/73/CE
  • articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 3, paragrafo 8, direttiva 2009/72/CE
  • articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2009/73/CE

Inadempimento dell’Ungheria in materia di corrispettivi di accesso alle reti energetiche e tutela giurisdizionale effettiva

La Corte di giustizia, nona sezione, ha esaminato un ricorso per inadempimento della Commissione europea contro l’Ungheria nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale. La controversia riguardava, da un lato, la determinazione dei corrispettivi di accesso alle reti e, dall’altro, l’esistenza di un rimedio giurisdizionale effettivo contro i regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione aveva contestato la normativa ungherese che vietava ai gestori di rete di riversare sui clienti taluni oneri, in particolare l’imposta speciale sulle reti di trasmissione di energia e la tassa sulle transazioni finanziarie. In una fase successiva, la Commissione ha inoltre contestato il sistema di impugnazione dei regolamenti dell’autorità ungherese di regolazione, sostenendo che il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale non fosse un rimedio idoneo ai sensi del diritto dell’Unione.

Nel corso del procedimento precontenzioso la Commissione aveva inizialmente formulato contestazioni anche sul rispetto dell’articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2009/73, ma tali profili sono stati poi superati; la lite è quindi proseguita essenzialmente sulla seconda censura relativa alla tutela giurisdizionale.

Normativa UE rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 714/2009, in specie gli articoli 11 e 14, nonché i considerando 3, 14 e 16;
  • il regolamento (CE) n. 715/2009, in specie gli articoli 11 e 13, nonché i considerando 7 e 8;
  • la direttiva 2009/72/CE, in specie gli articoli 1, 3, 37, paragrafi 1, 6, 8 e 17;
  • la direttiva 2009/73/CE, in specie gli articoli 1, 3, 41, paragrafi 1, 6, 8 e 17;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Prima censura: costi da includere nei corrispettivi di accesso alle reti

La Commissione sosteneva che le disposizioni sui corrispettivi di accesso dovessero riflettere tutti i costi effettivi sostenuti dai gestori di rete, purché trasparenti e riferibili a un gestore efficiente e comparabile. L’Ungheria replicava che gli oneri contestati rientravano nell’autonomia fiscale nazionale e che il diritto dell’Unione non imponeva una traslazione integrale di tali costi sulle tariffe.

La Corte ha osservato che il tenore letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 formula solo in termini generali l’esigenza di prendere in considerazione i costi effettivi, senza affermare che debbano essere presi in considerazione tutti i costi senza eccezioni. Ha inoltre rilevato che il contesto normativo dimostra come il legislatore dell’Unione abbia preso in considerazione solo alcune categorie di costi, ad esempio quelli relativi alla rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione e quelli di investimento.

Quanto agli obiettivi della disciplina, la Corte ha ricordato che i regolamenti mirano a garantire accesso non discriminatorio e mercati all’ingrosso trasparenti e ben funzionanti, nonché un adeguato livello di sicurezza dell’approvvigionamento. Tali obiettivi possono essere raggiunti senza pretendere che le tariffe riflettano integralmente tutti i costi effettivamente sostenuti. Ne consegue che non può essere accolta l’interpretazione della Commissione secondo cui tutti i costi, compresi quelli fiscali e finanziari contestati, dovrebbero essere necessariamente inclusi nella base tariffaria.

La Corte ha quindi respinto la prima censura.

Seconda censura: assenza di un meccanismo di ricorso effettivo

La Commissione ha invece sostenuto che l’Ungheria non avesse istituito un meccanismo idoneo a consentire un ricorso effettivo avverso le decisioni dell’autorità di regolamentazione, come richiesto dall’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e dall’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73. Secondo la Commissione, il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale ungherese, limitato al controllo di questioni costituzionali fondamentali, non garantiva una vera tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte ha anzitutto ribadito che tali disposizioni costituiscono un corollario del principio generale di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta. In mancanza di una disciplina processuale dell’Unione, spetta agli Stati membri organizzare i rimedi giurisdizionali, ma nel rispetto dell’effettività della tutela.

Nel caso di specie, la normativa ungherese prevedeva un ricorso generale contro le decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione; tuttavia, quando i corrispettivi di accesso erano fissati mediante regolamento, l’unico rimedio disponibile era il ricorso alla Corte costituzionale, limitato alle questioni costituzionali fondamentali. La Corte ha ritenuto che un simile controllo non sia sufficiente, poiché un organo chiamato a decidere su diritti derivanti dal diritto dell’Unione deve poter esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti alla controversia.

Per questa ragione la Corte ha accolto la seconda censura nella parte relativa alla limitatezza delle possibilità di contestazione dei regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi derivanti:

  • dall’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE;
  • dall’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE.

Ha invece respinto il ricorso quanto al resto, in particolare per la censura relativa ai criteri di determinazione dei corrispettivi di accesso alle reti. Le spese sono state compensate, con ciascuna parte che sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che:

  • il diritto dell’Unione in materia di tariffe di accesso alle reti energetiche non impone una traslazione integrale di tutti i costi dei gestori nella tariffa;
  • il principio di tutela giurisdizionale effettiva richiede un rimedio che consenta un controllo pieno sulle decisioni dell’autorità di regolamentazione;
  • un ricorso limitato al sindacato costituzionale di legittimità non è sufficiente quando non consente l’esame completo delle questioni rilevanti di fatto e di diritto.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricagas naturaletariffe di accesso alle retitutela giurisdizionale effettivainadempimento dello stato

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