Sentenza n. 10140/2026 - Roma, Sezione 1B
per l''annullamento - del decreto n. 68/9-2-2023 CC di prot. del 27.11.2023, pubblicato sul sito internet del concorso in data 29.11.2023 con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all''art. 1, co. 1, lett. a) del bando di “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all''art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell''Arma dei Carabinieri n. 68/9-2-2023 CC di prot. del 27.11.2023, pubblicato sul sito internet del concorso in data 29.11.2023, nella parte in cui pregiudica l''utile collocamento di parte ricorrente; - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. -OMISSIS-del 16.10.2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale” con la seguente motivazione: “La Commissione, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell''art. 11, comma 4, del bando di concorso”; - del verbale del 16.10.2023 n. -OMISSIS-con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri” e dell''annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell''art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d''inidoneità”. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente E PER L''ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI volte a consentire all''odierno ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell''intero carteggio afferente le prove attitudinali dell''aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente, con atto depositato il 23 aprile 2026, ha dichiarato che non persisteva l'interesse alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito il giudizio di inidoneità, gli atti concorsuali né le censure dedotte. Le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, il relativo verbale e gli atti presupposti, nonché la graduatoria finale di merito nella parte lesiva della sua posizione. Aveva inoltre chiesto, in via cautelare, di proseguire la procedura concorsuale previa rivalutazione degli accertamenti e svolgimento di un nuovo colloquio, nonché l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità specificamente esaminati dal giudice.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate dal giudice secondo la valutazione espressa nel provvedimento.
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