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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01606/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riconosciuto la sussistenza di un chiaro errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza n. 2171/2017 e, accogliendo il ricorso, ha disposto la correzione del provvedimento nel senso che, dopo il verbo "condanna", devono essere inserite le parole "il Ministero dell'Economia e delle Finanze". La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte privata ha presentato ricorso per correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. chiedendo di emendare l'ordinanza della Corte di cassazione n. 2171/2017. In tale ordinanza, relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale per irragionevole durata di un giudizio davanti al TAR di Palermo, la Corte aveva correttamente individuato nel Ministero dell'Economia e delle Finanze il soggetto obbligato al pagamento di € 564,00 oltre accessori, ma nel dispositivo era stato erroneamente indicato il Ministero della Giustizia come condannato. Il ricorso mirava dunque a correggere il mero errore materiale nel nominativo del soggetto tenuto al pagamento.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione dell'errore materiale contenuto nei provvedimenti della Corte di cassazione quando l'errore sia oggettivamente riconoscibile dal testo.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile quando dal testo della decisione emerga con chiarezza quale fosse la reale volontà decisoria del giudice.
  • La correzione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile anche quando l'errore riguardi l'indicazione del soggetto obbligato al pagamento, purché la difformità sia meramente formale e non incida sul contenuto sostanziale della decisione.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non è dovuta una pronuncia sulle spese, salvo diversa previsione o specifiche ragioni processuali emergenti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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