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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1309/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di tre avvisi di accertamento sintetico (anni 2005, 2007, 2008) per omessa presentazione della dichiarazione, fondati sul possesso di beni indice (due autovetture) e sull'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto nel 2009 di un immobile per €500.000, con incremento patrimoniale valutato in €380.000 (considerato un mutuo di €120.000). La ricorrente deduce (i) omissione dell'invio del questionario ex art. 32 DPR 600/1973; (ii) mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale ai sensi del d.l. 78/2010 (art.22, conv. L.122/2010); (iii) erronea qualificazione dell'accertamento sintetico come presunzione "legale" con inversione dell'onere della prova (richiamo artt. 2728-2729 c.c.); (iv) omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo in quanto censurava l'operato dell'Amministrazione anziché la sentenza; ha dichiarato infondato il motivo sul contraddittorio, osservando che la norma sul contraddittorio per l'accertamento sintetico si applica solo dal periodo d'imposta 2009 e quindi non era richiesta per gli anni 2005, 2007, 2008; ha confermato che l'ufficio può determinare sinteticamente il reddito sulla base di beni indice e incrementi patrimoniali (art. 38 DPR 600/1973, versione ratione temporis) e che incombe al contribuente l'onere di provare l'irrilevanza fiscale del finanziamento; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla motivazione della sentenza d'appello alla luce della novella dell'art. 360 c.p.c. (limiti del sindacato di cassazione). Ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio di legittimità, liquidate in €5.600,00 oltre spese accessorie, e ha dato atto dei presupposti per il versamento di contributi processuali ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 32, quarto comma, D.P.R. n. 600/1973

    L'invio del questionario per acquisire dati, notizie e chiarimenti è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione e la sua omissione non invalida automaticamente l'accertamento sintetico per i tributi diretti relativi a periodi anteriori all'ambito di applicazione della disciplina sul contraddittorio (cioè ante 2009)

  • art. 38, D.P.R. n. 600/1973

    art. 38, quarto comma (versione ratione temporis)

    Consente all'Amministrazione di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base di beni indice e incrementi patrimoniali; salva la prova offerta dal contribuente sull'irrilevanza fiscale dei finanziamenti, onere che grava sul contribuente

  • art. 22, d.l. n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010

    Ha introdotto un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico, ma la giurisprudenza interpreta tale obbligo come applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2009; per gli anni precedenti non è sanzionata l'omissione del contraddittorio

  • artt. 2728 e 2729 c.c.

    La controversia sulla qualificazione formale (presunzione legale vs semplice) non incide sulla prassi applicativa: anche se talune sentenze parlano di presunzione semplice, l'orientamento giurisprudenziale consente all'ufficio di ricavare capacità contributiva da elementi oggettivi e pone sul contribuente l'onere di giustificare l'origine e la natura dei mezzi finanziari

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    prima del riferimento alla novella

    La riforma ha ristretto il sindacato di cassazione sulla motivazione: è cassabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, previamente discusso dalle parti; il semplice vizio di 'insufficienza' della motivazione non è più autonoma causa di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata dalla sentenza per le conseguenze contributive a carico della ricorrente in caso di soccombenza (accertamento dell'obbligo di versamento dei contributi)

Massime di principio

  • Per accertamenti sintetici relativi a periodi d'imposta antecedenti al 2009 non è necessario che l'Amministrazione abbia preventivamente instaurato un contraddittorio endoprocedimentale; l'omissione del questionario ex art.32 non invalida automaticamente l'atto
  • L'accertamento sintetico può fondarsi su elementi oggettivi (beni indice, incrementi patrimoniali) e, una volta dimostrata dalla P.A. la capacità contributiva, grava sul contribuente l'onere di provare l'irrilevanza fiscale dell'incremento o la legittima provenienza delle risorse
  • La discussione terminologica sulla natura 'legale' o 'semplice' della presunzione funzionale all'accertamento sintetico ha limitata incidenza pratica: la giurisprudenza ammette la determinazione sintetica se supportata da elementi obiettivi e il contribuente deve fornire prove contrarie
  • In sede di cassazione i censure sulla motivazione sono oggi molto più limitate: solo l'omesso esame di fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti può costituire vizio rilevante ai sensi dell'art.360 c.p.c.; il semplice difetto di approfondimento non è sufficiente
  • In impugnazioni cautelative/formali è essenziale censurare la decisione impugnata (sentenza/atto giurisdizionale) e non semplicemente l'operato dell'Amministrazione; motivi che attaccano il comportamento dell'ufficio senza riferirsi concretamente al contenuto della sentenza possono essere dichiarati inammissibili

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