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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6802/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ente contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, con cui erano stati rivisti il classamento e la rendita di plurime unità immobiliari situate a Roma. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 16920/2015, aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5191/2016, depositata il 13 settembre 2016, aveva confermato tale decisione. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 138/1998, dell'art. 3, comma 154, della L. n. 662/1996 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000. Ha sostenuto che lo scostamento dei valori medi della microzona non consente l'automatica attribuzione di un classamento più elevato e che l'avviso non specificava le caratteristiche edilizie intrinseche degli immobili e delle singole unità, né illustrava adeguatamente il raffronto con gli immobili assunti a riferimento. La contribuente ha inoltre richiamato una questione di legittimità costituzionale allora sollevata da altra sezione della Commissione tributaria regionale; la Corte ha dato atto che la Corte costituzionale l'aveva dichiarata non fondata.

La decisione

La Corte ha accolto l'unico motivo. Ha ribadito che la revisione parziale prevista dall'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 resta soggetta ai criteri ordinari di classamento e che la motivazione dell'atto deve permettere di conoscere gli elementi concreti che hanno inciso sulla riclassificazione, compresi quelli relativi alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare. Nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto sufficiente il riferimento alla collocazione degli immobili nel contesto urbano e nella microzona, ma tale dato non suppliva all'omessa indicazione delle caratteristiche edilizie intrinseche delle unità. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente contro l'avviso. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento del ricorso introduttivo e del successivo consolidamento dell'orientamento sfavorevole all'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 31 dicembre 2004, n. 311

    in tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso

    La riclassificazione diffusa non giustifica una motivazione meramente standardizzata: l'atto deve indicare i parametri generali e i provvedimenti presupposti, nonché gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento della singola unità, inclusi quelli edilizi.

  • art. 9 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.

    La revisione parziale del classamento per significativo scostamento dei valori è soggetta alle regole ordinarie di revisione del classamento e non è rimessa alla piena discrezionalità dell'amministrazione.

  • art. 3, comma 154, lett. e), L. 23 dicembre 1996, n. 662

    Ne consegue che anche la procedura prevista dal citato comma 335, pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa.

    Nel classamento occorre valutare comparativamente e complessivamente, nello stesso contesto temporale, le caratteristiche della singola unità, del fabbricato e della microzona.

  • art. 8 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    in tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.

    Gli elementi rilevanti per motivare il nuovo classamento comprendono la qualità urbana e ambientale della zona, nonché le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità; l'avviso deve esporre quelli concretamente incidenti sulla riclassificazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della lite fiscale.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • La revisione parziale del classamento catastale prevista dall'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 è assoggettata ai criteri ordinari di classamento; il significativo scostamento dei valori medi della microzona costituisce il presupposto della procedura, ma non autorizza un automatismo nell'attribuzione di una classe più elevata.
  • L'avviso di riclassamento deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni specifiche della modifica relativa alla propria unità immobiliare: oltre ai parametri generali e agli atti presupposti, deve indicare gli elementi concreti rilevanti, compresi la qualità urbana e ambientale del contesto e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità.
  • Il mero richiamo alla collocazione dell'immobile nella microzona o nel contesto urbano, anche se prestigioso, non supplisce all'omessa indicazione delle caratteristiche edilizie intrinseche della singola unità quando queste hanno rilievo per il nuovo classamento.
  • La revisione catastale deve considerare comparativamente e complessivamente, nel medesimo contesto temporale, i caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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