Cassazione Penale, Sentenza n. 02700/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di un fabbricato a Tufino ritenuto frutto di cambio di destinazione d'uso in zona agricola e quindi in violazione dell'art. 44 d.P.R. n. 380/2001. La difesa ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 44 lett. b) e mancata osservanza delle indicazioni del giudice rimettente, denunciando che il permesso n. 6/2020 era legittimo in forza di una legge regionale (art. 15, comma 1, legge regionale Campania n. 1/2014) e delle norme di attuazione del PRG comunale, perciò non sussisterebbe illecito; il Tribunale avrebbe richiamato la sola nota della polizia municipale senza indicare esattamente la norma primaria violata né motivare come il titolo fosse illegittimo. (2) Emissione di motivazione mancante o manifestamente illogica: secondo la difesa l'immobile era un manufatto agricolo preesistente e non sarebbero state eseguite opere idonee a realizzare il cambio di destinazione d'uso; la misura cautelare sarebbe ingiustificata perché il periculum non sarebbe provato e le opere non sarebbero state neppure effettuate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la remittente pronuncia di annullamento originaria fosse fondata su un vizio di motivazione (mancanza/meramente apparente) perché il Tribunale si era inizialmente limitato a un generico richiamo ad atti; tuttavia nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha integrato e specificato il contenuto della nota della polizia municipale e il risultato del sopralluogo con tecnico UTC, facendo emergere elementi indiziari sufficienti ai fini del fumus commissi delicti. La Corte ha spiegato che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge (compresa la mancanza o motivazione meramente apparente) e non per contestare valutazioni di fatto o la logica della motivazione che rientrano nell'art. 606 c.p.p.; le censure difensive configurano valutazioni sulla persuasività e completezza del ragionamento probatorio (censibili eventualmente con art. 606), non violazioni di legge. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il cambio di destinazione d'uso tra categorie edilizie non omogenee integra modifica soggetta a permesso di costruire e può costituire reato anche senza esecuzione di opere (reato istantaneo). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44
Art. 44 lett. b) sanziona la modifica di destinazione d'uso in totale difformità o in assenza del permesso; la Corte ha considerato che la contravvenzione ha natura istantanea e può realizzarsi anche senza esecuzione di opere, perciò il cambio di destinazione d'uso integrava il fumus del reato.
d.P.R. 06/06/2001 n. 380, art. 10
Richiamato nel provvedimento come norma che disciplina il rilascio del permesso a costruire; la Corte ha osservato che il richiamo all'art. 10 non esclude la rilevanza della illegittimità del permesso se questo è in contrasto con la normativa urbanistica.
Codice di procedura penale, art. 324
Norma che disciplina la richiesta di riesame (motivazione del ricorso originario formulato in favore del ricorrente).
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Stabilisce i limiti ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: è ammesso solo per violazione di legge intesa anche come mancanza o motivazione meramente apparente; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare inammissibile il ricorso che contestava valutazioni di fatto/logica.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Norma citata dalla Corte come rimedio corretto per censurare vizi della motivazione o illogicità manifesta (contrapposto al rimedio dell'art. 325), ossia il motivo di impugnazione per vizio di motivazione in sede di cassazione.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione denunciati dalla difesa; la Corte ha osservato che le censure sollevate attengono a valutazioni sulla logicità e completezza della motivazione, ricadendo in tale articolo e non nei limiti di ammissibilità di cui ad art. 325.
Codice di procedura penale, art. 273
Richiamato per distinguere il diverso grado di persuasività richiesto per misure personali rispetto alle misure reali (il fumus per il sequestro preventivo non deve raggiungere la persuasività richiesta per misure personali).
Legge regionale Campania n. 1/2014, art. 15, comma 1
Norma richiamata dalla difesa come possibile deroga che consentirebbe il cambio di destinazione d'uso; la Corte ha ritenuto che la dedotta deroga e le contestazioni sulla valutazione dei presupposti fattuali non integrano una violazione di legge ai sensi dell'art. 325, ma sono questioni di merito valutabili con altri mezzi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo è ammissibile soltanto per violazione di legge (inclusa la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente); censure che attaccano la valutazione dei fatti o la logica della motivazione rientrano in altri motivi di impugnazione (art. 606 c.p.p.) e sono inammissibili ai sensi di art. 325 c.p.p.
- Se il giudice di merito integra la motivazione originariamente carente (esponendo il contenuto di atti richiamati e il risultato di sopralluoghi/consulenze tecniche), la Corte di Cassazione può ritenere superata la precedente carenza e dichiarare inammissibile il ricorso per violazione di legge.
- Nel contesto dei sequestri preventivi per violazioni edilizie, il "fumus commissi delicti" richiede elementi concreti e indiziari, ma non la prova piena; il giudice può valorizzare perizia tecnica e sopralluogo comunale per fondare la misura cautelare reale.
- Il cambio di destinazione d'uso tra categorie edilizie non omogenee è soggetto al regime del permesso di costruire e può integrare reato anche senza realizzazione di opere: la fattispecie è istantanea e si perfeziona con l'atto o con i lavori necessari.
- Per impugnare con successo in Cassazione una ordinanza cautelare occorre contestare la violazione di norme processuali o la completa assenza/meramente apparente motivazione; le doglianze di merito vanno coltivate con strumenti diversi o formulate come motivi di cui all'art. 606.
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