Cassazione Civile, Ordinanza n. 39777/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione emessi dall’Amministrazione finanziaria in materia di imposta di registro. Due operazioni, poste in essere nello stesso giorno, consistevano nella cessione dell’intero capitale sociale di due società a favore di una società holding di recente costituzione. L’Ufficio ha ritenuto che la sequenza negoziale fosse sostanzialmente diretta a trasferire un ramo d’azienda e ha quindi riqualificato gli atti come cessione d’azienda, con recupero della maggiore imposta di registro rispetto a quella fissa versata. I contribuenti hanno contestato la possibilità di utilizzare, ai fini dell’art. 20 del TUR, elementi extratestuali e atti collegati per attribuire agli atti una diversa qualificazione imponibile. La CTR ha accolto la tesi dei contribuenti e ha respinto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 53 Cost., sostenendo che la norma, quale regola interpretativa, consenta di individuare l’oggetto reale della negoziazione e quindi la capacità contributiva espressa dagli effetti economici finali, a prescindere da una lettura antielusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la decisione della CTR secondo cui, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 20 del TUR e della giurisprudenza costituzionale richiamata, l’imposta di registro deve essere applicata in base agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza estendere la qualificazione a elementi extratestuali o ad atti collegati privi di un nesso testuale, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge. La Corte ha escluso che la sequenza di conferimento/cessione di partecipazioni possa essere riqualificata, ai fini dell’imposta di registro, come cessione d’azienda solo per la maggiore vicinanza economica al risultato finale. Ha inoltre precisato che eventuali profili elusivi possono essere valutati, se del caso, solo entro il perimetro dell’art. 10-bis l. 212/2000. Le memorie depositate dai contribuenti sono state ritenute inammissibili per mancato deposito del controricorso e, pertanto, non è stato riconosciuto alcun rimborso spese in loro favore.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Norma interpretativa dell’imposta di registro: la qualificazione dell’atto avviene secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, ma solo con riguardo agli elementi desumibili dall’atto stesso, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo espressa previsione normativa.
art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva non impone in modo assoluto una lettura economico-sostanziale dell’art. 20 tale da includere operazioni collegate; il legislatore può circoscrivere il prelievo agli effetti giuridici dell’atto registrato.
art. 3 Cost.
La disciplina non è irragionevole né discriminatoria per il solo fatto di tassare diversamente operazioni realizzate con uno o più atti, se il criterio legislativo resta ancorato alla tipizzazione degli effetti giuridici dell’atto.
art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212
Eventuali profili di abuso del diritto vanno ricondotti alla disciplina generale antielusiva, non all’art. 20 del TUR, che non è una norma antielusiva in senso stretto.
art. 53-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il richiamo alla disciplina antielusiva generale consente di sindacare operazioni abusive in ambito registro, ma non legittima una riqualificazione ex art. 20 fondata su elementi extratestuali in via automatica.
art. 380-bis c.p.c.
La memoria della parte intimata è stata ritenuta inammissibile in assenza di controricorso, nel rito camerale di legittimità applicabile al procedimento.
art. 370 c.p.c.
La mancata tempestiva proposizione del controricorso comporta la preclusione al deposito di memorie nel giudizio camerale, salvo la sola partecipazione orale nei casi previsti.
art. 375 c.p.c.
Nel sistema vigente la trattazione camerale è la regola per le sezioni semplici, mentre la pubblica udienza è eccezionale.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. 131/1986 impone una qualificazione dell’atto limitata al contenuto negoziale presentato alla registrazione e ai suoi effetti giuridici, non agli elementi extratestuali o agli atti collegati privi di un nesso testuale.
- La successione di atti societari, anche se economicamente riconducibile a un risultato finale assimilabile alla cessione d’azienda, non può essere automaticamente riqualificata come tale ai fini del registro se ciascun atto resta tipico e autonomamente inquadrabile.
- L’eventuale profilo elusivo di operazioni articolate va esaminato, se ne ricorrono i presupposti, attraverso la disciplina generale dell’abuso del diritto, non mediante un uso estensivo dell’art. 20 TUR.
- In tema di abuso del diritto, l’Amministrazione deve provare il disegno elusivo e le modalità di manipolazione degli schemi negoziali; il contribuente può contrastarlo allegando ragioni economiche alternative o concorrenti.
- Nel rito camerale di legittimità, la mancata proposizione del controricorso determina la preclusione al deposito di memorie della parte intimata, salvo i casi espressamente previsti dal sistema processuale.
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