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Sentenza

Sentenza n. 807/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4059/2024, depositata e resa pubblica il 30.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18649/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202506022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4059/2024, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4059/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero all'assegnazione di un importo complessivo di € 1.500,00, oltre alle spese di lite. Il titolo era stato notificato al Ministero il 18 giugno 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di conformarsi al giudicato, l'assegnazione di un termine per provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte e la condanna alle spese. Il TAR ha ritenuto rispettata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 14 d.l. 669/1996, poiché il ricorso era stato notificato oltre 120 giorni dalla notifica del titolo. Nel merito, il ricorrente ha provato la fonte del proprio diritto e allegato l'inadempimento, mentre il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento né indicato ragioni ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, assegnando all'Amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, per accreditare sulla Carta elettronica l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre agli accessori previsti dal titolo. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere gli atti necessari, inclusi l'allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario ad acta, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze non spontaneamente eseguite dalla pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Richiede, ai fini dell'azione di ottemperanza, la produzione del titolo esecutivo e della documentazione attestante il suo passaggio in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di inerzia dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora per rafforzare l'effettività e la tempestività dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; tale termine opera anche come condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza avente ad oggetto obblighi pecuniari.

  • art. 1 c.p.a.

    La funzione compulsiva dell'astreinte è ricondotta al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando la pubblica amministrazione obbligata non vi abbia spontaneamente provveduto, purché siano prodotti il titolo esecutivo e la certificazione del passaggio in giudicato.
  • Per le obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo giudiziale notificato alla pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità anche del giudizio di ottemperanza; il ricorso proposto prima della scadenza è inammissibile.
  • Nel giudizio di ottemperanza il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento, mentre spetta all'amministrazione debitrice dimostrare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'obbligazione risultante dal giudicato.
  • Quando il comando giudiziale è chiaro e specifico e l'amministrazione non dimostra di averlo eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale adempimento entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva.
  • L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento; il commissario ad acta deve porre in essere tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata negli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche dopo l'insediamento del commissario ad acta, con un limite massimo volto a evitare che la penalità si trasformi in una sproporzionata compensazione; nel caso deciso, il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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