Sentenza n. 5992/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento: a) della Diffida ad adempiere del Comune di Caserta – Settore Attività Produttive Registro Ufficiale U.0136041 del 7/12/2022; b) della Ordinanza dirigenziale n. 228 del 26/5/2022 Comune di Caserta – Settore Programmazione Urbanistica, mai notificata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida del 7 dicembre 2022 a rimuovere entro sette giorni gli impianti pubblicitari privi di concessione o con concessione scaduta e ordinanza dirigenziale n. 228 del 26 maggio 2022, recante un’intimazione generale alla rimozione di impianti pubblicitari non autorizzati o con autorizzazione scaduta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la diffida e la presupposta ordinanza comunale, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha contestato che gli atti accomunassero indiscriminatamente impianti abusivi e impianti muniti di autorizzazione scaduta, imponendo la rimozione senza individuare le singole installazioni, senza adeguata istruttoria e motivazione e senza considerare le alternative di adeguamento o delocalizzazione previste dal piano generale degli impianti pubblicitari. Ha inoltre censurato l’irragionevolezza del termine di sette giorni assegnato dalla diffida e la mancata previa notifica o comunicazione dell’ordinanza presupposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di lesione attuale e concreta e, quindi, di interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La diffida, pur indicando un termine di sette giorni, ha natura meramente sollecitatoria e preparatoria: richiama l’obbligo di regolarizzare o rimuovere gli impianti non conformi e preannuncia soltanto possibili successive iniziative, senza individuare gli impianti della società, accertarne concretamente l’irregolarità né disporre misure esecutive o sanzionatorie. Anche l’ordinanza n. 228/2022, per il suo contenuto generale e indeterminato e per l’assenza di un atto applicativo, non ha prodotto una lesione immediata. L’interesse all’impugnazione potrà sorgere contro eventuali successivi provvedimenti che individuino gli impianti e ne ordinino la rimozione; in quella sede resteranno proponibili le difese sulla contestazione, sul termine e sulle alternative di adeguamento o delocalizzazione. Non sono state esaminate nel merito le censure sostanziali. Nulla per le spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è inammissibile, mancando una lesione attuale e concreta della sfera giuridica della ricorrente, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
Il ricorso di annullamento è inammissibile quando gli atti impugnati non incidono in modo attuale e concreto sulla sfera giuridica del ricorrente e manca, di conseguenza, un interesse concreto a ottenere il loro annullamento.
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, essendo evidente che la lesione lamentata dalla ricorrente potrà semmai derivare soltanto dai provvedimenti con cui l'Amministrazione, individuato lo specifico impianto e accertatane la difformità, ne ordini la rimozione e, in caso di inottemperanza, vi provveda d'ufficio a spese dell'obbligato (cfr. art. 23 del d.lgs. n. 285/1992 e le corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione; cfr. artt. 33 e 40 del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e di esposizione pubblicitaria approvato con delibera di C.C. n. 24/2021, in atti): provvedimenti nei cui confronti resteranno impregiudicate tutte le facoltà difensive, quanto alla congruità del termine e alla possibilità di adeguamento o delocalizzazione alternative.
La lesione rilevante per l’impugnazione si collega al provvedimento applicativo che, dopo aver individuato il singolo impianto e accertato la difformità, ne ordina la rimozione; la diffida generale e sollecitatoria non sostituisce tale accertamento e non preclude le difese contro il successivo atto.
Massime di principio
- La diffida che si limita a richiamare un obbligo ritenuto preesistente, invita all’adempimento e preannuncia possibili successive iniziative, senza accertare in concreto la violazione né adottare misure esecutive o sanzionatorie, ha natura preparatoria e non è autonomamente impugnabile per difetto di lesività; l’indicazione di un termine per adempiere non è, da sola, sufficiente a renderla immediatamente lesiva.
- Un’intimazione generale e indeterminata alla rimozione o regolarizzazione di impianti pubblicitari, priva di individuazione delle installazioni e dei destinatari in concreto interessati, non determina una lesione attuale impugnabile quando manca un successivo atto applicativo.
- In materia di rimozione di impianti pubblicitari, l’interesse all’impugnazione sorge rispetto al provvedimento che individua lo specifico impianto e accerta la difformità, ordinandone la rimozione; contro tale atto restano proponibili le difese sulla violazione contestata, sulla congruità del termine e sulle alternative di adeguamento o delocalizzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →