Cassazione Civile, Ordinanza n. 33570/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da una compravendita immobiliare stipulata nel 2012 avente a oggetto aree già interessate da opere abusive. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il contratto per impossibilità dell'oggetto, sul presupposto che le aree fossero state acquisite dal Comune per effetto dell'inottemperanza alle ordinanze di demolizione. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo: irrilevante una asserita rinuncia del Comune alla acquisizione, perché la rinuncia richiederebbe forma scritta; corretta la qualificazione del provvedimento del 29/7/2008 come atto dichiarativo dell'effetto acquisitivo; infondata anche la doglianza sulla nullità dell'atto introduttivo del giudizio sommario. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che l'atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale sarebbe stato illegittimamente adottato da un funzionario dell'ufficio tecnico e non dal Sindaco; con il secondo ha contestato la nullità del contratto di vendita per impossibilità dell'oggetto, affermando che le particelle non erano state inserite tra i beni indisponibili comunali e che l'oggetto era quindi determinato e possibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l'eccezione preliminare del Comune sulla presunta invalidità della procura speciale priva di data, ritenendo sufficiente la sua allegazione al ricorso ai fini del requisito di specialità. Sul primo motivo ha rilevato che la censura era nuova, non essendo stata dedotta in appello, e comunque non si confrontava con la disciplina dell'art. 7, comma 4, L. 47/1985, oggi art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, né con il giudicato amministrativo che aveva già confermato la validità del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., richiamando il principio per cui l'acquisto conseguente all'art. 7 L. 47/1985 ha natura originaria, con caducazione dei pesi e vincoli preesistenti e trasformazione del bene in res extra commercium; pertanto la doglianza non si confrontava con il consolidato orientamento applicato dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
La procura apposta in calce o allegata al ricorso per cassazione è valida anche se priva di data, perché l'incorporazione nel medesimo contesto documentale soddisfa il requisito di specialità.
art. 366 c.p.c.
Richiamato dall'eccezione di inammissibilità, ma escluso che la mancanza di data della procura ne determini l'invalidità nel caso concreto.
art. 702-bis c.p.c.
Il procedimento sommario introdotto dal Comune è richiamato come antecedente processuale, senza accoglimento della censura di nullità dell'atto introduttivo.
art. 7, comma 4, L. 47/1985
"L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"
L'atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione ha natura dichiarativa dell'effetto acquisitivo già prodotto dall'inutile decorso del termine per demolire.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
Norma attuale corrispondente all'art. 7, comma 4, L. 47/1985, applicata per affermare la natura dichiarativa dell'accertamento di inottemperanza e l'effetto acquisitivo automatico.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale apposta in calce o allegata al ricorso non è invalida per la sola mancanza di data, quando dal contesto documentale emerga il riferimento univoco al ricorso e la specialità del mandato.
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduce una questione nuova, non dedotta nei gradi di merito, se la sentenza impugnata non ne reca traccia e il ricorrente non indica dove l'abbia tempestivamente prospettata.
- L'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura dichiarativa di un effetto acquisitivo che si produce per legge con l'inutile decorso del termine per demolire; non è necessario un ulteriore atto costitutivo del potere amministrativo.
- L'acquisto al patrimonio pubblico conseguente all'abuso edilizio è a titolo originario e determina la caducazione dei pesi e vincoli reali preesistenti, con conseguente impossibilità di far valere sul bene diritti incompatibili con la sua acquisizione pubblicistica.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con il principio di diritto consolidato applicato dalla decisione impugnata, specie quando la censura mira solo a contrapporre una diversa lettura priva di adeguato fondamento normativo.
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