Cassazione Civile, Sentenza n. 11294/2021 del 29/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 98/2019 relativa a un giudizio per risarcimento danni da fuoriuscita d'acque (evento del 9-10 ottobre 2002). In particolare contestavano: a) la riduzione operata dal TSAP sui compensi del loro consulente di parte, denunciandone l'erronea equiparazione al compenso del CTU e la mancata applicazione delle tariffe professionali (dottori agronomi/forestali); b) la disciplina e l'entità delle spese di giudizio complessive, sostenendo che il giudice non avrebbe correttamente rapportato la soccombenza all'esito complessivo del processo e che alcune liquidazioni sarebbero state inferiori ai minimi inderogabili. Il ricorso per cassazione si fondava su plurime violazioni normative e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero 'coacervati', cioè sovrapposizioni non consentite di censure di diritto, sostanziali e processuali che ne impedivano la specificità richiesta in cassazione. Sul punto principale (spese del consulente di parte) la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui le spese per l'attività del consulente di parte hanno natura di spese processuali e sono rimborsabili a condizione che non siano eccessive o superflue; il TSAP ha valutato correttamente la questione e la Corte di legittimità non poteva riesaminare nel merito l'eccessività attraverso il ricorso di legittimità. Quanto alle censure sulle tariffe e sui minimi, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i parametri e i minimi non sono più vincolanti dopo il d.m. n.55/2014 e ha ritenuto che le somme liquidate non fossero meramente simboliche (lo scostamento era di circa €67,50). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati in solido a rimborsare al Consorzio le spese del giudizio di legittimità (euro 1.400,00 per compensi, più 15% forfettario, euro 200,00 esborsi e accessori di legge). Non è stata statuita alcuna spesa nei confronti delle compagnie assicurative che non hanno difeso.
Norme richiamate
art. 92 cod. proc. civ.
Le spese della consulenza di parte, considerata allegazione difensiva, rientrano nelle spese processuali rimborsabili alla parte vittoriosa salvo che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità; il TSAP ha applicato questo principio nel riconoscere parte delle spese del consulente di parte
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Norme che individuano i motivi di cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); i ricorrenti hanno invocato questi rimedi, ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e coacervazione delle censure
art. 2233 cod. civ.
Preclusione della liquidazione di somme meramente simboliche per onorari; la Corte ha valutato che l'importo liquidato non fosse irrisorio o contrario al decoro della professione (scostamento minimo rispetto ai parametri)
d.P.R. n. 115/2002
Regolamentazione delle tariffe per gli ausiliari del giudice (CTU) e della materia delle spese di giustizia; la Corte ha osservato che la tariffazione del CTU non è automaticamente estensibile ai consulenti di parte e che la materia va valutata con i criteri di eccessività/superfluità
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Ha modificato i parametri delle liquidazioni delle spese legali rendendo non più vincolanti i minimi tariffari; i parametri assumono funzione orientativa e non ostano a valutazioni di merito del giudice che non siano palesemente simboliche
Cass. Sezioni Unite n. 16990/2017
Precedente richiamato: le Sezioni Unite hanno affermato che le spese per la consulenza di parte sono spese processuali rimborsabili salvo eccessività; la Corte di merito ha dato attuazione a questo principio nella decisione impugnata
Massime di principio
- Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte vanno normalmente considerate spese processuali rimborsabili alla parte vittoriosa, salvo che il giudice fondatamente le ritenga eccessive o superflue (art. 92 c.p.c.).
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e distinti: la sovrapposizione di censure di diritto, di fatto e processuali (motivo 'coacervato') rende il ricorso inammissibile.
- Dopo il d.m. n.55/2014 i parametri e i minimi tariffari costituiscono criteri orientativi e non vincoli inderogabili; solo liquidazioni manifestamente simboliche possono essere censurate in cassazione in applicazione di art. 2233 c.c.
- La Corte di legittimità non sostituisce il proprio giudizio al giudice di merito sulla valutazione dell'eccessività o della congruità dell'attività del consulente di parte, salvo vizi di motivazione o violazioni di legge evidenti e specificamente dedotte.
- La condanna alle spese segue il principio della soccombenza: chi propone ricorso inammissibile può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità, comprese le spese forfettarie ed esborsi.
- Le pretese relative a spese sostenute nella fase stragiudiziale possono non essere ricomprese tra le spese processuali se avanzate tardivamente; è importante tempestività e corretto inquadramento delle voci di spesa in fase processuale.
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