Cassazione Penale, Sentenza n. 47835/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale riconoscendo la responsabilità per il reato di minaccia grave (art. 612 c.p.). In primo grado l'imputato era stato assolto perché i "testi neutri" avevano escluso di aver udito le minacce, mentre le minacce erano state riferite solo dalla parte offesa e dalla moglie; inoltre il Tribunale aveva ritenuto che, comunque, la parte offesa non avesse subìto condizionamento. Il Procuratore Generale aveva proposto appello criticando la decisione, ma l'appello è risultato aspecifico perché ha censurato solo una delle due autonome rationes decidendi (la rilevanza giuridica della frase) e non ha contestato la valutazione di attendibilità dei testi che escludeva il fatto storico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione dell'imputato ritenendo fondato e assorbente il primo motivo: l'appello del Procuratore Generale era inammissibile per difetto di specificità (art. 591, comma 4 c.p.p.), poiché non contestava esplicitamente gli argomenti decisivi relativi all'attendibilità dei testi e all'accertamento del fatto storico. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata; per effetto dell'annullamento per inammissibilità dell'appello, è venuta a riesistenza la pronuncia assolutoria di primo grado (assoluzione perché il fatto non sussiste).
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (minaccia). La Corte osserva che la valutazione in punto di sussistenza del reato dipende sia dall'accertamento del fatto storico sia dalla sua sussumibilità nella fattispecie di reato; qui l'appello non ha colpito l'accertamento di fatto.
art. 591, comma 4 cod. proc. pen.
Prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata in ogni stato e grado; la Corte la applica per dichiarare l'appello del P.G. inammissibile per difetto di specificità e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso: disciplina dell'appello del pubblico ministero rispetto alla sentenza di primo grado; qui la censura era che l'appello non aveva affrontato la carenza di prova.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato tra i motivi di impugnazione: concerne la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; il ricorrente ha lamentato l'omessa rinnovazione richiesta in appello.
art. 23, comma 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modificazioni
Norma procedurale emergenziale richiamata in relazione alla requisitoria scritta e alle modalità di discussione; qui si segnala che non sono state formulate tempestive richieste di discussione orale e sono state presentate requisitorie/memorie scritte come consentito dalla disciplina emergenziale.
artt. 131-bis, 62-bis, 163, 175 cod. pen.
Richiamati nei motivi del ricorso (cause di non punibilità, circostanze attenuanti generiche e benefici, modalità di determinazione della pena e risarcimento). La Corte ha però deciso il ricorso sulla questione preliminare dell'inammissibilità dell'appello, assorbendo tali questioni.
Massime di principio
- Un appello (così come un ricorso per cassazione) deve essere specifico: se la decisione di merito poggia su più "rationes decidendi" autonome, l'impugnante deve criticare esplicitamente e argomentare ciascuna di esse, altrimenti l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità può essere rilevata d'ufficio e comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con il conseguente ripristino della pronuncia precedente quando previsto dalla legge (ad esempio la riedizione dell'assoluzione pronunciata in primo grado).
- In presenza di una sentenza che fonda la decisione sia su accertamenti di fatto (es. attendibilità dei testimoni) sia su una valutazione giuridica della rilevanza delle condotte, l'appellante deve formulare censure distinte e puntuali su entrambi gli aspetti se intende ottenere la riforma.
- Per la difesa è strategico evidenziare e valorizzare ogni ratio decisiva della sentenza di primo grado: la mancata impugnazione specifica di una di esse da parte del P.M. o della parte civile può determinare l'inammissibilità dell'appello e la conferma dell'assoluzione.
- Per il pubblico ministero, prima di proporre appello, è essenziale redigere motivazioni complete e specifiche che contestino tutte le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, sia in punto di fatto sia di diritto, per evitare il rischio di inammissibilità.
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