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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00391/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania nella parte in cui gli erano state negate le attenuanti generiche. Dalla motivazione emerge che il motivo dedotto era sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e respinte nel giudizio di merito. La Corte di cassazione rileva che il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato con riferimento assorbente ai precedenti penali dell'imputato, reputati elemento decisivo ai fini del giudizio di meritevolezza. Il ricorso non conteneva quindi una critica specifica idonea a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizza elementi ritenuti decisivi, come i precedenti dell'imputato, senza dover esaminare analiticamente ogni singola allegazione difensiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a riproporre questioni già dedotte e specificamente disattese dal giudice di merito.
  • Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dal rilievo assorbente dei precedenti penali dell'imputato, quando tale elemento sia ritenuto idoneo a escludere un giudizio positivo di meritevolezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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