Sentenza n. 8284/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa -OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-, pubblicata in data 22.01.2025, notificata in data 20.03.2025, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l'anzianità di servizio e condannato il Ministero al pagamento di € 5.973,51, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. lamentando che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale ordinario fosse stata notificata e fosse passata in giudicato, non aveva provveduto né al riconoscimento dell'anzianità di anni 9, mesi 4 e giorni 27 all'atto dell'immissione in ruolo, né al pagamento della somma di € 5.973,51, oltre interessi legali o, se superiori, rivalutazione monetaria ISTAT. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero sulla base dell'inerzia amministrativa e dell'assenza di elementi che dimostrassero l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla pronuncia del Tribunale ordinario, mediante il riconoscimento dell'anzianità di servizio e il pagamento delle somme dovute, compresi gli interessi legali o, se superiori, la rivalutazione monetaria, oltre al rimborso del contributo unificato del giudizio di ottemperanza, salvo quanto eventualmente già corrisposto. Ha disposto che, in caso di persistente inerzia, il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero si insedi quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, per i successivi trenta giorni. Ha inoltre applicato l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che la penalità decorra solo dall'eventuale inosservanza del termine assegnato dal TAR e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'attuazione concreta degli effetti favorevoli derivanti da una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, anche quando l'amministrazione rimanga inerte.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dall'inosservanza del termine fissato dal TAR ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza comporta la verifica della corretta attuazione del giudicato e consente al giudice di adottare le misure necessarie per renderlo effettivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dal giudicato e negato dall'amministrazione mediante un comportamento omissivo.
- L'amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi all'obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratica o difficoltà economico-finanziaria; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione, ma solo, eventualmente, sulle modalità concrete del quomodo.
- L'inottemperanza può essere accertata quando l'amministrazione, pur costituitasi nel giudizio, non dimostri di avere dato esecuzione alla pronuncia passata in giudicato e non contesti specificamente l'inadempimento dedotto dal ricorrente.
- In caso di persistente inerzia successiva al termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, individuato sin dalla sentenza, per provvedere all'esecuzione entro un ulteriore termine.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita con decorrenza dall'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione e deve essere determinata in misura proporzionata all'obbligazione rimasta ineseguita; nel caso esaminato è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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