Cassazione Civile, Ordinanza n. 34210/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una proposta irrevocabile di vendita avente a oggetto il 50% di un appartamento, formulata dal promittente venditore e rivolta alternativamente alla società ricorrente o ai soggetti che risultassero mandanti in forza di procure formali. La società accettò l'offerta "per sé e/o i suoi mandanti"; il definitivo non fu stipulato. In primo grado la società chiese, dopo rinunce ad altre domande, una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. con trasferimento della quota in favore di un soggetto indicato come mandante, ma il Tribunale rigettò ritenendo non documentata l'esistenza di una procura che consentisse di imputare l'accettazione al mandante. La Corte d'appello confermò. In cassazione la società dedusse: 1) falsa applicazione dell'art. 1388 c.c., sostenendo che la vicenda andasse qualificata come attività del mandatario senza rappresentanza, con conseguente produzione degli effetti in capo alla società e successivo trasferimento al mandante ex art. 1705 c.c.; 2) violazione dell'art. 183 c.p.c., sostenendo che l'interpretazione delle conclusioni di merito operata dalla Corte d'appello avrebbe introdotto una domanda nuova, diversa da quella originaria, e che la domanda originaria di trasferimento in suo favore non fosse mai stata rinunciata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e perché la ricorrente non aveva trascritto integralmente le conclusioni precisate in appello, impedendo il controllo sulla dedotta mancata rinuncia e sulla pretesa introduzione di una domanda nuova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente contrapponeva alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura delle conclusioni e delle rinunce processuali, ma senza fornire gli elementi necessari al controllo di legittimità, in particolare omettendo di riportare le conclusioni precisate e quindi non consentendo di verificare se la domanda originaria fosse stata effettivamente mantenuta o meno. La memoria depositata dagli eredi resistenti è stata dichiarata inammissibile per mancata tempestiva proposizione del controricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le parti intimate che avrebbero potuto avere diritto alle spese non avevano svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Richiamato come fondamento della domanda di sentenza costitutiva sostitutiva del contratto non concluso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 1388 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione del rapporto e l'imputazione degli effetti del contratto; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 1705 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del mandato senza rappresentanza e il conseguente trasferimento degli effetti in capo al mandatario.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per contestare l'asserita introduzione di una domanda nuova nella fase di precisazione delle conclusioni; la Corte rileva che la ricorrente non ha riportato le conclusioni finali e dunque non ha consentito il controllo della doglianza.
art. 370 c.p.c.
Richiamato in relazione alla tardività/inammissibilità del controricorso e della memoria depositata dalle resistenti costituite solo per partecipare all'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la ricostruzione delle domande e delle rinunce processuali deve essere autosufficiente: occorre riportare gli atti e le conclusioni rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La deduzione di una pretesa domanda nuova o della mancata rinuncia a una domanda originaria non può essere scrutinata in sede di legittimità se il ricorrente non rende verificabile, mediante trascrizione puntuale delle conclusioni decisive, il contenuto effettivo delle proprie domande in appello.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla circostanza che la parte attrice abbia rinunciato alle domande originarie e aderito solo alla domanda dell'interveniente, il ricorso che contesti tale ricostruzione deve confrontarsi specificamente con tale ratio e non limitarsi a una diversa lettura parziale degli atti.
- La doglianza sulla falsa applicazione di norme sostanziali è inammissibile se, per essere esaminata, presuppone una diversa ricostruzione fattuale non adeguatamente documentata o trascritta nel ricorso.
- In mancanza di difese da parte di taluni intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese; l'inammissibilità del ricorso comporta comunque, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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