Cassazione Penale, Sentenza n. 29688/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria rispetto al concorso nel furto pluriaggravato; si deduceva che le immagini di videosorveglanza non provavano il percorso autostradale ipotizzato e che l'attribuzione di cinque utenze telefoniche agli indagati era mera ipotesi investigativa, non valido indizio di colpevolezza. (2) difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della custodia in carcere: le precedenti condanne risalivano a sei anni prima e non sarebbero rilevanti; mancava prova di assenza di stabile attività lavorativa del ricorrente; l'eventuale esecuzione degli arresti domiciliari avrebbe avuto luogo in area ad alta densità criminale ma ciò non giustificava automaticamente la custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi: le immagini delle videocamere collocavano cinque soggetti travisati sul luogo e nelle fasi del furto, le telecamere esterne avevano ripreso i mezzi alle 4:15 in direzione degli svincoli autostradali e i tabulati telefonici individuavano cinque utenze, poi accertate in uso al prevenuto e ai coindagati, che si erano mosse nella stessa notte da Gioia Tauro a Reggio Calabria e poi di nuovo verso Gioia Tauro/Palmi, fornendo convergente riscontro temporale e territoriale. La Corte ha inoltre ricordato che i dati di traffico telefonico possono assumere valore indiziario se corroborati da altri elementi. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto non manifestamente illogica la scelta della custodia carceraria alla luce della professionalità dimostrata nell'organizzazione del furto, delle precedenti condanne e dell'assenza di attività lavorativa stabile; gli arresti domiciliari non sarebbero idonei a recidere il rapporto con il contesto criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, n. 178
art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, conv. con mod. dalla legge 23 novembre 2021, n. 178
La norma transitoria consente che i dati del traffico telefonico e telematico debbano essere corroborati da altri elementi di prova; tali "altri elementi" non sono predeterminati nella specie e possono comprendere prove dirette e indirette idonee a confermare logicamente i dati di traffico.
Cass. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli) e giurisprudenza consolidata
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D'Ignoti, Rv. 285469
La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: il giudice di cassazione verifica la coerenza logica e la correttezza giuridica della motivazione, non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio; inoltre la giurisprudenza ammette il valore indiziario di dati di geolocalizzazione/trafico telefonico se adeguatamente corroborati.
Massime di principio
- I tabulati e i dati di traffico telefonico possono avere valore indiziario significativo se vi è una convergenza temporale e territoriale con altri elementi (es. immagini di videosorveglianza, contatti con coindagati, localizzazioni).
- La Corte di Cassazione, nel sindacare misure cautelari, controlla principalmente la logica e la legalità della motivazione del giudice di merito e non riconsidera i fatti e le valutazioni probatorie svolte dal giudice stesso.
- Per giustificare la custodia in carcere occorre dimostrare esigenze cautelari concrete (pericolo di recidiva, pericolo di inquinamento probatorio, pericolosità sociale) e tali esigenze possono essere fondate su elementi come professionalità nell'esecuzione del reato, pregresse condanne e l'assenza di stabile attività lavorativa.
- Gli arresti domiciliari possono risultare inidonei se non garantiscono l'allontanamento dal contesto criminoso o se il luogo di esecuzione è in area ad alta densità criminale; la sola circostanza dell'ubicazione non è automatica ma va valutata nel complesso.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in cassazione occorre dimostrare la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; semplici riconsiderazioni dei fatti raramente sono sufficienti.
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