Cassazione Penale, Sentenza n. 15382/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati poiché la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua e documentata sull'impossibilità di applicare l'art. 131-bis (cfr. pagg. 3-5). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di evasione contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; sostiene che tale causa sarebbe applicabile al suo caso.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis non fosse applicabile al caso concreto e ha motivato l'impossibilità di applicazione (motivi esposti nelle pagg. 3-5 della sentenza impugnata).
Massime di principio
- La sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 131-bis deve essere provata e dimostrata con argomentazioni e fatti specifici: il mero richiamo normativo senza elementi probatori concreti è insufficiente.
- Se la Corte di merito fornisce una motivazione congrua e articolata sulla non applicabilità della causa di non punibilità, la Corte di legittimità tende a non rimettere in discussione i fatti e le valutazioni di merito salvo vizi di diritto o omessa/contraddittoria motivazione.
- Ricorsi che risultano manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
- Per avere chances in sede di legittimità quando si invoca l'art. 131-bis è utile: a) indicare con precisione gli elementi di fatto che fondano la non punibilità; b) segnalare eventuali errori di diritto della motivazione di merito; c) produrre, se possibile, nuovi elementi non valutati dal giudice di merito.
- La valutazione sull'applicabilità di cause di non punibilità è principalmente una valutazione di fatto e di congruità motivazionale: l'assenza di una motivazione dettagliata nei giudizi di merito costituisce il profilo più efficace da censurare in Cassazione.
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