Cassazione Penale, Ordinanza n. 15375/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il Tribunale di Lodi ha condannato l'imputato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti, aggravato dalla recidiva ex art. 99 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., deducendo la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso investiva una sentenza di patteggiamento proposta dopo il 3 agosto 2017 e che, in tale contesto, la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo quando l'erronea qualificazione sia palese ed immediatamente percepibile dal testo, mentre nel caso concreto il ricorrente lamentava un errore valutativo non evidente dal testo della decisione e del capo d'imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena su richiesta proposta dopo il 3.08.2017, il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto è circoscritto ai casi di manifesta ed immediata eccentricità rispetto al capo d'imputazione. Poiché il motivo sollevava una diversa valutazione non immediatamente desumibile dal testo, la censura è stata considerata palesemente infondata e quindi inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato per individuare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nei limiti della dedotta erronea qualificazione del fatto, ma solo se l'errore emerge in modo immediato e palese
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
utilizzato per definire in camera di consiglio senza formalità la manifesta inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria
art. 99 c.p.
richiamato come circostanza aggravante contestata nella sentenza di merito
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di patteggiamento
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
fattispecie attenuata di lieve entità invocata dal ricorrente
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
testo unico in materia di stupefacenti richiamato quale fonte del reato contestato
Corte cost. n. 186 del 13.06.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, la deduzione di errore nella qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia palese e immediatamente evincibile dal testo della sentenza o dal capo di imputazione.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per sollecitare una nuova e diversa valutazione del fatto o della sua gravità quando tale rivalutazione non emerga con evidenza dal provvedimento impugnato.
- La manifesta infondatezza del motivo, quando sia riscontrabile ictu oculi nel rito prescelto, determina l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15240/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15284/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15286/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15287/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15290/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15291/2025 del 17/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →