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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42330/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per furto in abitazione aggravato. Verde ha articolato censure su vizi di motivazione: presunta inattendibilità della persona offesa (divergenze tra denuncia iniziale e integrazione successiva, comparsa di caratteristiche somatiche), insufficiente individuazione della condotta attribuibile al singolo, mancanza di riscontri oggettivi, errori sulle date e sull'importo sottratto, omissione di motivazione sui presupposti della minorata difesa, richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 116 c.p. e contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis). De Falco ha dedotto vizi di motivazione e inosservanza degli artt. 61, n.5) e 62-bis c.p. in relazione all'applicazione dell'aggravante della minorata difesa e al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure siano carenti della necessaria correlazione con i motivi della decisione impugnata e non svolgano una critica puntuale della valutazione di merito. Sul punto dell'identificazione, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di appello: la persona offesa aveva identificato entrambi gli imputati e tale versione è stata corroborata dall'ammissione di Verde di aver accompagnato il coimputato fuori dall'appartamento e da verifiche di polizia (controlli su auto e presenza in zona in orario compatibile). Le doglianze sulla riqualificazione ai sensi dell'art. 116 c.p. sono state giudicate infondate per assenza di fondamento probatorio sulla diversa condotta. Quanto all'aggravante per minorata difesa, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha considerato l'età avanzata della vittima (nata 1938) in correlazione con l'uso del mezzo fraudolento; le censure non erano state formulate in appello in modo da devolvere correttamente la questione e sono perciò inammissibili. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato come motivato sulla base del notevole disvalore del fatto e della modalità preparata della condotta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    richiamato in relazione alla richiesta di discussione orale formulata dal difensore; disciplina temporanea delle modalità processuali per la trattazione orale

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

    proroga della disciplina processuale citata in precedenza, applicata alla richiesta di discussione orale

  • disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    limita l'ambito dei motivi di ricorso che possono essere trattati; i ricorsi devono restare nei limiti indicati

  • codice penale, art. 116

    invocato dai ricorrenti per una riqualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi probatori sufficienti per ritenere fondata tale richiesta

  • codice penale, art. 61, primo comma, n. 5

    art. 61, primo comma, n. 5 c.p.

    richiamato in rapporto all'aggravante riferita alla minorata difesa; la Corte di merito ha correttamente valutato il dato dell'età della vittima in relazione all'uso del mezzo fraudolento

  • codice penale, art. 62-bis

    riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti basandosi sul notevole disvalore del fatto e sulle modalità preparatorie della condotta

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a contestare la motivazione senza correlare puntualmente i profili critici alle specifiche argomentazioni della decisione impugnata è destinato all'inammissibilità
  • La identificazione operata dalla persona offesa può essere ritenuta affidabile se risulta corroborata da altri elementi (ammissioni dell'imputato, riscontri di polizia, circostanze logiche) anche se esistono piccole incongruenze formali nella denuncia
  • La richiesta di riqualificazione della fattispecie (es. art. 116 c.p.) richiede fondamento probatorio concreto: affermazioni generiche o non dimostrate non sono sufficienti
  • L'aggravante per minorata difesa può essere correttamente valorizzata quando l'età o le condizioni della vittima, messe in relazione con il mezzo usato (es. frode), diminuiscono la capacità di autodifesa
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini ogni singolo elemento favorevole: è sufficiente che indichi i fattori decisivi o rilevanti che giustificano il diniego
  • Questioni non specificamente dedotte in appello relative a circostanze aggravanti non risultano rituali e possono non essere devolute al giudice di appello, rendendo le relative doglianze inammissibili in cassazione

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