Cassazione Civile, Ordinanza n. 24231/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Una cittadina nigeriana, giunta in Italia con il marito, con due figli rimasti in Nigeria e una figlia nata in Italia, aveva chiesto protezione internazionale riferendo di essere fuggita da una minaccia di tipo religioso non meglio specificata. Il Tribunale di Milano aveva negato sia la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, ritenendo insussistente in Nigeria un conflitto armato generalizzato, sia la protezione umanitaria, escludendo una situazione di vulnerabilità in ragione della non elevata integrazione in Italia e della permanenza di parte del nucleo familiare nel Paese d'origine. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: primo, vizio di motivazione/violazione di legge per aver il giudice di merito fondato la valutazione sulla situazione del Paese su COI non aggiornate, preferendo fonti più recenti e favorevoli alla richiedente; secondo, violazione dell'art. 5 d.l. 286/1998 in tema di protezione umanitaria per omesso giudizio comparativo tra la condizione raggiunta in Italia e quella che la ricorrente avrebbe trovato in caso di rimpatrio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché il Tribunale aveva utilizzato plurime fonti internazionali (tra cui Amnesty, EASO, UNHCR) tra 2017 e 2018 e la ricorrente non aveva allegato o dimostrato l'esistenza di fonti più aggiornate e di segno contrario. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per la protezione umanitaria è necessario un giudizio comparativo tra il livello di integrazione e di diritti acquisito in Italia e la situazione che il richiedente troverebbe nel Paese di origine; il Tribunale si era limitato a valorizzare la presenza di alcuni familiari in Nigeria, elemento ritenuto non decisivo né sufficiente a escludere la vulnerabilità. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007
La protezione sussidiaria richiede la presenza, nel Paese di origine, di un conflitto armato interno o internazionale generalizzato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tale presupposto sulla base delle fonti esaminate dal giudice di merito.
art. 5 d.l. 286/1998
La protezione umanitaria presuppone una valutazione comparativa della condizione del richiedente in Italia e di quella che egli avrebbe in caso di rimpatrio, al fine di verificare se il ritorno comporti la perdita del livello di tutela dei diritti fondamentali raggiunto nel territorio nazionale.
art. 8 CEDU
Il livello di godimento dei diritti acquisito in Italia integra un aspetto della vita privata che deve essere considerato nella comparazione ai fini della protezione umanitaria.
Massime di principio
- In tema di protezione sussidiaria, la contestazione della valutazione del Paese di origine non è sufficiente se non si allegano o indicano fonti più aggiornate e specificamente contrarie a quelle utilizzate dal giudice di merito.
- Il giudice che esamina la domanda di protezione umanitaria deve svolgere un giudizio comparativo tra la condizione attuale del richiedente in Italia e quella che egli avrebbe nel Paese di origine, verificando se il rimpatrio determini una significativa compromissione del nucleo dei diritti fondamentali acquisiti.
- La mera presenza di familiari nel Paese di origine non basta, da sola, a escludere la vulnerabilità o a dimostrare che il rimpatrio non comporti una perdita apprezzabile del livello di integrazione e di tutela raggiunto in Italia.
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