Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28403/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è rimasta ferma, perché il motivo sul dolo è stato ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità in quanto generico e manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo delle censure già esaminate nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione incentrato sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di evasione. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione sulla sussistenza del dolo fosse erronea o comunque non adeguata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era manifestamente infondata, generica e sostanzialmente riproduttiva di argomentazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice del delitto di evasione; la Corte afferma che il motivo di ricorso sull'elemento soggettivo è inammissibile perché non supera il vaglio di legittimità quando si risolve in censure generiche e già disattese dal merito.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma di riferimento per il reato di evasione contestato e oggetto della condanna confermata nei fatti, senza rilievi di illegittimità nella motivazione sulla componente soggettiva.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito devolvere censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già affrontate e respinte dai giudici di merito.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione logica, coerente e puntuale sulla sussistenza del dolo o della colpa.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione in modo astratto o assertivo: occorre confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.