Cassazione Penale, Sentenza n. 14874/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che, in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato e dell'appello incidentale del Pubblico ministero, aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendo l'imputato da un capo e, con riferimento al reato di ricettazione, escludendo le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado. L'imputato aveva dedotto l'inammissibilità dell'appello incidentale perché attinto punti della decisione non coinvolti dall'appello principale (violazione della disciplina dell'appello incidentale), nonché carenza di motivazione in ordine alle censure svolte con memoria del 29/10/2021; il PM aveva impugnato in particolare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'imputato: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado, perché l'appello incidentale era inammissibile nella parte in cui riguardava punti non ricompresi nell'appello principale. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha determinato direttamente la pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., riducendo la determinazione effettuata dalla Corte di appello a quattro mesi di reclusione ed euro 106 di multa (riduzione di un terzo rispetto alla misura statuìta in appello).
Norme richiamate
art. 595 cod. proc. pen. (formulazione previgente)
L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale e a quelli che hanno connessione essenziale con essi; non è ammissibile per punti estranei all'impugnazione principale.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il divieto di reformatio in peius: l'accoglimento illegittimo di un appello incidentale non può determinare un peggioramento della posizione processuale dell'imputato rispetto al giudicato di primo grado.
art. 624 cod. proc. pen.
Usato come parametro per valutare l'estensione dell'appello incidentale: la parte della sentenza non connessa essenzialmente a quella annullata mantiene autorità di giudicato.
art. 712 cod. pen.
Norma evocata dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto (incauto acquisto) rispetto alla ricettazione; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire tale riclassificazione nel provvedimento di cassazione qui esaminato.
art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, di decidere nel merito anche sulla determinazione della pena: la Corte ha così rideterminato direttamente la sanzione.
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, n. 3
Riferimento alla finalità della riforma che ha orientato l'istituto verso la parità processuale delle parti; la Corte richiama il principio di parità per limitare l'ambito dell'appello incidentale.
Massime di principio
- L'appello incidentale è ammissibile solo nei punti della sentenza toccati dall'appello principale o in quelli che abbiano una connessione essenziale; se investe questioni estranee è inammissibile.
- L'eventuale accoglimento di un appello incidentale inammissibile non può produrre una reformatio in peius nei confronti dell'imputato; ciò contrasta con il divieto sancito dall'ordinamento.
- Se il ricorso in Cassazione riguarda esclusivamente la legittimità dell'appello incidentale e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può annullare senza rinvio la parte impugnata e determinare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.1 lett. l c.p.p.
- Quando l'imputato impugna l'affermazione di responsabilità, l'appello incidentale può incidere sul trattamento sanzionatorio solo nei limiti edittali del reato effettivamente ritenuto e nei punti connessi a quelli dell'appello principale.
- Nella valutazione delle impugnazioni è necessario tutelare la parità processuale: l'istituto dell'appello incidentale non deve essere utilizzato per ampliare unilateralmente l'oggetto del contrasto processuale.
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