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Sentenza

Sentenza n. 806/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 677/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202209687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. III, che aveva respinto l’impugnazione del diniego di permesso di costruire in sanatoria e dell’ordinanza di demolizione di opere realizzate sul lastrico solare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva realizzato senza titolo, sul lastrico solare, un intervento comprendente il mutamento di destinazione d’uso di tre vani tecnici in abitazione, la chiusura di uno stenditoio precedentemente scoperto mediante congiunzione di quinte murarie, installazione di infissi e realizzazione di una copertura lignea, così formando un nuovo volume residenziale. Il Comune aveva negato il permesso di costruire in sanatoria, ritenendo l’intervento in contrasto con gli indici urbanistici della zona B5, e aveva ordinato la demolizione delle opere abusive. L’appellante ha dedotto: 1) contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e illegittimità dell’ordinanza per avere colpito anche la muratura originariamente assentita; 2) violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia n. 33/2007, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sostenendo che avrebbe dovuto essere consentito almeno il recupero abitativo dei vani tecnici; 3) violazione dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, deducendo che la demolizione avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle parti legittime dell’edificio e alle proprietà confinanti e che il giudice avrebbe dovuto qualificare diversamente la censura originariamente riferita all’art. 34, comma 2, del medesimo decreto.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha escluso ogni contrasto tra motivazione e dispositivo: il riferimento del TAR alla possibilità di ripristinare la muratura nella consistenza originaria costituiva un obiter dictum, estraneo alla ratio decidendi e quindi inidoneo a modificare il rigetto del ricorso. L’ordinanza di demolizione è stata ritenuta correttamente riferita all’immobile abusivo nella sua interezza, poiché le strutture murarie originariamente ornamentali erano state incorporate nel nuovo volume, assumendo funzione di tompagno e sostegno della copertura. Il secondo motivo è stato respinto perché l’intervento doveva essere valutato globalmente e non mediante scomposizione atomistica tra vani tecnici e stenditoio: la realizzazione del nuovo volume e il mutamento di destinazione d’uso costituivano un intervento unitario, non riconducibile alla disciplina regionale sul recupero dei sottotetti esistenti. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato poiché il principio iura novit curia non consente al giudice di sostituire d’ufficio il parametro normativo e la domanda non specificamente dedotti dal ricorrente. L’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. impone l’indicazione dei motivi specifici e del parametro normativo della denunciata illegittimità. La censura originaria riguardava esclusivamente l’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, disposizione non applicabile in assenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire; non era stata proposta una specifica domanda di applicazione dell’art. 33, comma 2. Il Collegio ha inoltre rilevato che, in presenza di un immobile totalmente abusivo, l’impossibilità della demolizione è, in linea di massima, da escludere. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • L.R. Puglia n. 33/2007

    La disciplina regionale sul recupero abitativo dei sottotetti esistenti non è applicabile quando l’intervento realizza ex novo un volume precedentemente aperto; le opere devono essere valutate nella loro globalità.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001

    La qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia non consente di sottrarlo alla valutazione complessiva dell’abuso e alla disciplina demolitoria quando siano stati realizzati nuovi volumi e mutamenti di destinazione d’uso senza titolo.

  • art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione non può essere applicata dal giudice in assenza di una specifica deduzione e domanda della parte; nel caso di immobile totalmente abusivo, l’impossibilità della demolizione è in linea di massima da escludere.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Presuppone opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire e non si applica a opere eseguite in assenza di titolo abilitativo.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Il ricorrente deve indicare i motivi specifici e il parametro normativo della denunciata illegittimità, in coerenza con il principio dispositivo e con il contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non può decidere su una domanda o censura non proposta.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Il principio iura novit curia non esonera la parte dall’onere di dedurre specificamente il vizio e il parametro normativo su cui fonda la domanda.

Massime di principio

  • Nella valutazione di un abuso edilizio, le opere funzionalmente collegate devono essere considerate unitariamente e non possono essere artificiosamente scomposte per sottrarne una parte alla disciplina urbanistica o alla sanzione demolitoria; il pregiudizio per l’assetto del territorio deriva dall’impatto complessivo e dalle reciproche interazioni delle opere.
  • La realizzazione di un volume mediante la chiusura di uno spazio originariamente scoperto costituisce creazione di nuova volumetria e non può essere qualificata come mero recupero di un volume preesistente o di un sottotetto ai fini dell’applicazione della disciplina regionale sul recupero abitativo.
  • Quando strutture originariamente assentite per una funzione ornamentale vengono incorporate in un nuovo manufatto abusivo e assumono funzione di tompagno o sostegno della copertura, l’ordine di demolizione può riferirsi al manufatto abusivo nella sua interezza, comprendendo anche tali strutture.
  • Il principio iura novit curia non consente al giudice di esaminare d’ufficio una diversa domanda o un diverso parametro normativo non specificamente dedotto: nel processo amministrativo il ricorrente deve indicare i motivi specifici e la norma che assume violata.
  • L’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 presuppone una parziale difformità dal titolo edilizio e non è applicabile alle opere realizzate integralmente in assenza di titolo; inoltre, in caso di immobile totalmente abusivo, l’impossibilità tecnica della demolizione è, in linea di massima, da escludere.
  • Un’affermazione contenuta nella motivazione ma non necessaria per la decisione costituisce obiter dictum e può essere espunta senza incidere sulla validità della ratio decidendi e sull’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

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