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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/243

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/243 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro correlatore per la sostanza attiva metaldeide (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il precedente quadro di ripartizione delle valutazioni tra Stati membri per la procedura di rinnovo delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari. In particolare, per la sostanza attiva metaldeide, la funzione di Stato membro correlatore viene attribuita all’Austria. La misura è adottata sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiorna di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.

Modifica l’assegnazione dello Stato membro correlatore per la sostanza attiva metaldeide nell’ambito della procedura di rinnovo dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla ripartizione delle responsabilità di valutazione tra Stati membri prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, limitatamente alla sostanza attiva metaldeide e alla sua procedura di rinnovo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’intervento riguarda gli Stati membri coinvolti come relatore e correlatore; per la metaldeide lo Stato membro relatore resta la Polonia (PL) mentre lo Stato membro correlatore è modificato in Austria (AT). Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per la metaldeide

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/243 della Commissione interviene sul sistema di ripartizione delle valutazioni delle sostanze attive ai fini della procedura di rinnovo dei prodotti fitosanitari. La Commissione, richiamando l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1107/2009, precisa che la modifica è adottata d’intesa con gli Stati membri interessati e nel rispetto dell’equilibrio nella distribuzione dei compiti di valutazione.

Ambito e finalità della modifica

L’intervento è circoscritto alla sostanza attiva metaldeide e riguarda esclusivamente l’indicazione dello Stato membro correlatore nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. Il considerando rilevante spiega che la valutazione della metaldeide ai fini della procedura di rinnovo deve essere assegnata all’Austria come Stato membro correlatore, senza incidere sullo Stato membro relatore.

Contenuto normativo essenziale

Con la modifica dell’allegato, la riga relativa a �9cMetaldeide�bb viene aggiornata come segue:

  • Stato membro relatore: PL;
  • Stato membro correlatore: AT.

La disposizione non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori economici, ma incide sull’assetto procedurale e organizzativo della valutazione tecnica della sostanza attiva nell’ambito del rinnovo.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dello Stato membro correlatore per la metaldeide

L’articolo 1 sostituisce nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 la voce relativa alla sostanza attiva metaldeide, stabilendo che lo Stato membro relatore è PL (Polonia) e lo Stato membro correlatore è AT (Austria). La modifica è giustificata dall’esigenza di riequilibrare la ripartizione delle responsabilità e del lavoro tra Stati membri nella procedura di rinnovo.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariprocedura di rinnovosostanze attivecooperazione amministrativa tra stati membri

Testo integrale

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