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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25833/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse di una persona sottoposta a detenzione e a regime 41-bis, respinta dal magistrato di sorveglianza e poi dal tribunale di sorveglianza in sede di opposizione. Il ricorso per cassazione denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione degli artt. 76, comma 4-bis, e 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, 111 Cost., 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., nonché dell'art. 41-bis O.P. e dell'art. 12 preleggi. Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe illegittimamente rigettato l'opposizione: avrebbe attribuito valore dirimente a massime di esperienza per escludere la rilevanza della documentazione prodotta sulla situazione economica; avrebbe valorizzato in modo improprio la sottoposizione al regime 41-bis; avrebbe trascurato l'interpretazione normativa secondo l'art. 12 preleggi; avrebbe inoltre ignorato precedenti provvedimenti di ammissione al beneficio emessi in altri procedimenti da altre autorità giudiziarie.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che il motivo è aspecifico e generico, poiché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si limita a richiamare pronunce di merito e non meglio precisate risultanze istruttorie. Richiama il principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura relativa e può essere vinta solo mediante concrete allegazioni fattuali idonee a dimostrare la non abbienza, non bastando autocertificazioni o mere certificazioni reddituali. Sottolinea che, in difetto di tali allegazioni, il giudice non ha l'obbligo di ulteriori specifici accertamenti. Riconosce inoltre corretto il ragionamento del tribunale che, sulla base della documentazione, ha valorizzato il ruolo apicale del richiedente in un sodalizio criminale e la persistenza dell'operatività del gruppo, reputando non idonei a superare la presunzione la mancata intestazione di beni e i lunghi periodi di detenzione. Infine esclude che abbiano valore vincolante le precedenti ammissioni al beneficio disposte in altri procedimenti, poiché l'accertamento del reddito deve essere autonomo nel singolo giudizio. Conseguono le spese processuali a carico del ricorrente e il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di norme processuali.

  • art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La presunzione di superamento del reddito per soggetti condannati per gravissimi reati ha natura relativa e può essere vinta con prova contraria concreta; in mancanza di allegazioni fattuali adeguate, il giudice non deve svolgere ulteriori accertamenti.

  • art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002

    Contro l'ordinanza resa sull'opposizione al diniego di patrocinio a spese dello Stato è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di motivazione dei provvedimenti.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale dedotta nullità processuale.

  • art. 41-bis O.P.

    La Corte esclude che la mera sottoposizione al regime differenziato integri di per sé una presunzione illegittima, valorizzando invece il ruolo criminale del richiedente e la persistenza del sodalizio.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente come criterio interpretativo, ma ritenuto non decisivo rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato incidentalmente in relazione all'accertamento del reddito imponibile funzionale alla verifica del delitto previsto da tale norma.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del limite reddituale prevista per determinati soggetti ha natura relativa: può essere superata solo mediante allegazione di concreti elementi di fatto, idonei a dimostrare in modo chiaro e univoco la reale condizione economica dell'istante.
  • L'autocertificazione o la mera produzione di documentazione reddituale non bastano, da sole, a vincere la presunzione legale quando non siano accompagnate da elementi fattuali specifici e attendibili.
  • In assenza di una seria allegazione probatoria sulla non abbienza, il giudice non è tenuto a compiere ulteriori accertamenti officiosi sulla situazione economica del richiedente.
  • Nel giudizio di legittimità contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al diniego del patrocinio a spese dello Stato, il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge; è quindi necessario un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Le precedenti ammissioni al patrocinio disposte in altri procedimenti non vincolano il giudice chiamato a decidere sulla nuova istanza, poiché l'accertamento del reddito deve essere svolto in modo autonomo nel singolo procedimento.
  • La valutazione della prova economica può legittimamente avvalersi di massime di esperienza e degli elementi indiziari emergenti dagli atti, purché il ragionamento del giudice sia specificamente confrontato e non meramente assertivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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