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Sentenza

Sentenza n. 2341/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Comune di Noto all’obbligo di pagamento portato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 1992/2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 1992 del 27 dicembre 2022, con il quale il Comune di Noto era stato condannato a pagare € 26.748,22, oltre interessi e spese, in relazione a un credito ceduto dalla società affidataria di un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha segnalato un possibile profilo di inammissibilità connesso alla dichiarazione di dissesto del Comune. La ricorrente ha sostenuto che i lavori o le prestazioni e i relativi stati di avanzamento, nonché la maturazione dei crediti, fossero successivi alla data rilevante per il dissesto e ha quindi contestato l’imputazione del credito alla gestione liquidatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, dalla dichiarazione di dissesto fino all’approvazione del rendiconto previsto dall’art. 256 del medesimo decreto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, compreso il giudizio di ottemperanza, per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Il Comune di Noto aveva dichiarato il dissesto con deliberazione consiliare n. 51 del 25 ottobre 2022 e il rendiconto non risultava ancora approvato. Il credito era riferibile alla gestione liquidatoria perché l’obbligazione era sorta anteriormente alla data rilevante prevista dalla disciplina del dissesto. Il Collegio ha precisato che, ai fini dell’imputazione del debito alla gestione liquidatoria, rileva la data dell’atto o del fatto genetico dell’obbligazione e non quella della liquidità ed esigibilità del credito, del suo accertamento giudiziale o della successiva maturazione degli stati di avanzamento. Poiché il giudizio era stato instaurato durante il periodo impeditivo e riguardava un’obbligazione di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, l’azione di ottemperanza non poteva essere proseguita. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive – incluso il giudizio in ottemperanza – nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione

    La dichiarazione di dissesto impedisce l’instaurazione o la prosecuzione delle azioni esecutive, compreso il giudizio di ottemperanza, per i debiti attribuiti alla gestione liquidatoria, fino all’approvazione del rendiconto previsto dall’art. 256 TUEL.

  • art. 256 d.lgs. n. 267/2000

    L’approvazione del rendiconto costituisce il termine finale del periodo durante il quale è preclusa l’instaurazione o la prosecuzione delle azioni esecutive relative ai debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Massime di principio

  • Durante il periodo compreso tra la dichiarazione di dissesto dell’ente locale e l’approvazione del rendiconto previsto dall’art. 256 d.lgs. n. 267/2000, è inammissibile l’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di un titolo giudiziale relativo a un debito di competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
  • Ai fini dell’imputazione di un debito alla gestione liquidatoria, rileva la data dell’atto o del fatto genetico dell’obbligazione, non la successiva data in cui il credito diviene liquido ed esigibile, viene accertato giudizialmente o maturano i relativi stati di avanzamento.

Come è indicizzato

MaterieControlli e finanza localeGiudizio di ottemperanza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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