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Sentenza

Sentenza n. 171/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 363 del 18/07/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 363 del 18 luglio 2025, quanto al pagamento del bonus carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato civile che aveva condannato il Ministero al riconoscimento e al pagamento del beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere quanto dovuto. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria formale. La difesa dell'Amministrazione aveva fatto riferimento alla pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria per una nuova raccolta delle richieste di pagamento, nonché ai doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore.

La decisione

Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato. Ha ritenuto infondata la pretesa dell'Amministrazione di subordinare l'esecuzione della sentenza alla presentazione di una nuova richiesta attraverso la procedura telematica e all'attesa dei tempi amministrativi, poiché nessuna norma impone tali ulteriori adempimenti al docente né prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di pagare, entro sessanta giorni, tutte le somme spettanti. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, attribuendogli il potere di provvedere, su richiesta della ricorrente e dopo l'inutile decorso del termine, al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e agli ulteriori necessari atti amministrativi e contabili. Al commissario eventualmente operante è stato riconosciuto un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, compresa l'assegnazione di un termine all'Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È richiamato con riguardo al termine da attendere prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato per la liquidazione delle spese legali nel rispetto dei minimi tariffari.

Massime di principio

  • Nell'ottemperanza a un giudicato civile di condanna della pubblica amministrazione al pagamento della carta docente, l'Amministrazione non può subordinare l'adempimento alla presentazione di una nuova richiesta mediante procedura amministrativa o telematica, quando il credito è già stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
  • I doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli di attendere indefinitamente, senza certezza sui tempi, prima di chiedere giudizialmente l'esecuzione di un credito riconosciuto da un giudicato.
  • In caso di mancata esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento da parte di un Ministero, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di operare su richiesta del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel Prefetto territorialmente competente, o in un funzionario da questi delegato, con poteri sostitutivi comprendenti gli atti amministrativi e contabili necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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