Cassazione Penale, Sentenza n. 30071/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un decreto di sequestro preventivo impeditivo e finalizzato alla confisca emesso nei confronti di un professionista indagato per reati tributari e per esercizio abusivo della professione. Secondo l'imputazione cautelare, per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 egli avrebbe indicato nelle dichiarazioni annuali ai fini IRPEF elementi attivi inferiori al reale, includendo compensi professionali non fatturati e ulteriori somme non dichiarate perché oggetto di appropriazione indebita ai danni dei clienti; inoltre, avrebbe esercitato continuativamente la professione di commercialista esperto contabile senza iscrizione al relativo albo. Il tribunale del riesame ha confermato il vincolo su beni per un valore corrispondente al profitto stimato dei reati tributari e sullo studio professionale per impedire la prosecuzione dell'attività abusiva. Il ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) mancanza o apparenza di motivazione sul periculum in mora e sulla dispersione dei beni, nonché violazione del principio di proporzionalità rispetto al sequestro per equivalente; 2) mancanza di motivazione sul fumus del delitto di esercizio abusivo della professione, sostenendo che l'attività svolta fosse compatibile con l'iscrizione a un'associazione di categoria e che in un precedente procedimento vi fosse stata assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo; 3) violazione della proporzionalità perché il valore dei beni sequestrati avrebbe superato il profitto indicato nel decreto, e inoltre dedotta illegittimità del vincolo su somme e beni alla luce dei limiti di pignorabilità evocati dalla difesa. La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, osservando anzitutto che, in materia di sequestro preventivo e probatorio, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e alla motivazione meramente apparente, non potendosi censurare la sola illogicità manifesta se non nei limiti dell'art. 606, lett. e), c.p.p. Ha poi ritenuto adeguata la motivazione sul periculum, fondata sui dati investigativi che distinguevano tra somme incamerate per compensi non fatturati e somme provenienti dai clienti e poi illecitamente trattenute, già in larga parte dissipate, nonché sulla natura del reato tributario e sulla concreta possibilità di dispersione. Quanto al fumus dell'art. 348 c.p., la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'esercizio abusivo può configurarsi anche per attività non riservate in via esclusiva, se svolte con modalità continuative, onerose e organizzate tali da ingenerare l'apparenza di un'attività professionale di soggetto abilitato; ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo alla precedente assoluzione, perché riferita a un diverso fatto e fondata sul difetto dell'elemento soggettivo, mentre nel caso attuale risultava la consapevolezza della mancanza di abilitazione. Infine, ha respinto la censura sulla proporzionalità del sequestro, affermando che, ai fini della misura, rileva il valore dei beni idonei a garantire il credito erariale secondo i criteri della riscossione coattiva, con riferimento agli immobili al limite del doppio del debito tributario ex art. 77 d.P.R. 602/1973; la doglianza sui limiti di pignorabilità ex art. 545 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile per genericità e novità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure contro l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo impeditivo e finalizzato alla confisca. Ha ritenuto correttamente motivati sia il periculum in mora relativo ai reati tributari sia il fumus del reato di esercizio abusivo della professione di commercialista/esperto contabile; ha inoltre escluso la violazione del principio di proporzionalità, valorizzando i criteri della riscossione coattiva dei tributi per la stima del valore dei beni sequestrabili. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
L'omessa indicazione in dichiarazione di elementi attivi, comprensivi di compensi professionali non fatturati e somme illecitamente trattenute, integra il delitto di dichiarazione infedele.
art. 348 c.p.
L'esercizio abusivo della professione può configurarsi anche quando l'attività svolta comprende atti non esclusivi della professione, se realizzata con continuità, onerosità e organizzazione tali da creare l'apparenza di un'attività professionale di soggetto abilitato.
art. 321 c.p.p.
Il sequestro preventivo può essere disposto sia in funzione impeditiva, per evitare la protrazione delle conseguenze dannose del reato, sia in funzione finalizzata alla confisca, quando vi sia il pericolo di dispersione del profitto.
art. 325 c.p.p.
Nel ricorso per cassazione contro il sequestro sono deducibili solo violazioni di legge e vizi motivazionali radicali o meramente apparenti, non la semplice illogicità manifesta della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La violazione di legge può essere dedotta in cassazione nei limiti consentiti per i provvedimenti cautelari reali.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
L'illogicità manifesta della motivazione è scrutinabile solo nei limiti consentiti, ma non trasforma il ricorso avverso il sequestro in un controllo pieno sul merito.
art. 125 c.p.p.
La motivazione del provvedimento cautelare deve essere presente e non meramente apparente.
art. 104 disp. att. c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione ai limiti del vincolo su beni e rapporti patrimoniali.
art. 545 c.p.c.
Invocato dalla difesa sui limiti di pignorabilità, ma ritenuto estraneo o comunque non adeguatamente sviluppato nel caso concreto.
art. 77, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per gli immobili, il valore rilevante ai fini della garanzia del credito erariale può essere parametrato al doppio dell'importo complessivo del debito tributario.
art. 77, comma 2, d.lgs. n. 602 del 1973
Richiamato per i criteri di quantificazione del vincolo sugli immobili in funzione della riscossione coattiva.
art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537
I proventi da reato rientrano tra i redditi tassabili e devono essere dichiarati, salvo specifiche ipotesi di esclusione non ricorrenti nel caso esaminato.
art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I proventi da reato, se fiscalmente rilevanti, soggiacciono agli obblighi dichiarativi e di versamento.
art. 2-ter d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Richiamato per indicare attività riservate a determinati soggetti abilitati nella trasmissione dei dichiarativi fiscali.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo e sequestro finalizzato alla confisca, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali o apparenti; non è consentita una censura meramente rivalutativa della motivazione o della ricostruzione fattuale.
- Il periculum in mora può essere desunto dalla concreta capacità dell'indagato di disperdere o occultare il profitto del reato, specie quando gli accertamenti mostrino che analoghe somme sono già state dissipate o sottratte alla disponibilità erariale.
- I proventi illecitamente percepiti e non dichiarati costituiscono redditi fiscalmente rilevanti, con conseguente obbligo di indicazione nella dichiarazione; la loro omessa dichiarazione può integrare il reato tributario contestato.
- L'esercizio abusivo di una professione regolamentata può configurarsi anche quando le singole attività non siano esclusivamente riservate a quella professione, purché il loro svolgimento avvenga con modalità continuative, onerose e organizzate tali da creare l'apparenza di un'attività svolta da soggetto abilitato.
- Ai fini del sequestro per equivalente o della valutazione della proporzionalità del vincolo su beni immobili, il parametro non è il mero valore di mercato del bene, ma il valore idoneo a garantire il credito erariale secondo i criteri della riscossione coattiva, con il limite del doppio del debito tributario per gli immobili.
- Le questioni sui limiti di pignorabilità o su specifici vincoli processuali non possono essere utilmente dedotte in cassazione se non sono state tempestivamente prospettate al giudice della cautela e se restano del tutto generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29848/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29849/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29850/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29853/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29854/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29858/2026 del 06/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →