Cassazione Penale, Sentenza n. 9266/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza che non convalidava l'arresto per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ritenendo sussistente il fumus della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale). Il Procuratore ha contestato la decisione sostenendo che i carabinieri erano intervenuti nell'esercizio del dovere generale di prevenzione (attività di polizia preventiva/administrativa) su segnalazione di una vicina e non avevano posto in essere atti arbitrari o perquisizioni illegittime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che i carabinieri intervenissero per attività preventiva a tutela della segnalante, senza violare il domicilio (la porta era aperta) e senza compiere una perquisizione. Dalla stessa ordinanza emergeva che l'arrestato minacciava e si scagliava contro gli operanti con strumenti atti ad offendere (monopattino e coltello). Pertanto non sussistono i presupposti per applicare la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, essendo la questione limitata alla verifica della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Rilevato come norma che disciplina il reato contestato (resistenza/minaccia a pubblico ufficiale); la condotta dell'arrestato (minacce e aggressione con oggetti) rientra nella fattispecie.
art. 393-bis cod. pen.
La Corte rileva che la scriminante della reazione ad atto arbitrario non è applicabile perché gli interventi dei carabinieri risultano legittimi e funzionali all'esercizio del potere di prevenzione; mancava quindi un atto arbitrario idoneo a scriminare la reazione.
art. 14 Cost.
Richiamato in relazione ai limiti dell'accesso al domicilio; la Corte osserva però che qui non vi fu violazione del domicilio perché l'accesso avvenne con la porta aperta e per finalità preventive legittime.
art. 352 cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale quale norma che disciplina la perquisizione d'iniziativa; la Corte evidenzia che i carabinieri non hanno effettuato una perquisizione e che non sussistevano i presupposti per una perquisizione d'iniziativa.
art. 41 TULPS
Citato dal Tribunale tra le possibili norme speciali che disciplinano accessi; la Corte ritiene però che la fattispecie riguardi un intervento preventivo non assimilabile a una perquisizione regolata da queste norme.
art. 4 l. 152/1975
Richiamata come norma speciale eventualmente rilevante per accessi e controlli, ma non determinante nella valutazione della legittimità dell'intervento preventivo in esame.
art. 103 d.P.R. 309/1990
Citato tra le norme speciali evocabili per perquisizioni; la Corte ne conclude che non si è trattato di perquisizione disciplinata da tali norme.
Cass. Sez. 6 n. 6878 del 5 febbraio 2009 (PM in proc. Perri)
Cass. Sez. 6 n. 6878/2009
Giurisprudenza richiamata a fondamento della possibilità di annullare senza rinvio quando la verifica riguarda una fase ormai esaurita e l'unica questione è la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria.
Cass. Sez. 3 n. 14971 del 10 novembre 2022 (PM in proc. Aliotta)
Cass. Sez. 3 n. 14971/2022
Ulteriore pronuncia richiamata a supporto dell'annullamento senza rinvio nelle medesime condizioni procedurali.
Massime di principio
- Un intervento di polizia domiciliare volto a sedare una lite segnalata da terzi e svolto con modalità non intrusive (porta aperta, nessuna perquisizione) è attività di polizia preventiva e non costituisce automaticamente atto arbitrario.
- La scriminante prevista dall'art. 393-bis cod. pen. richiede che l'atto del pubblico ufficiale sia effettivamente illegittimo o arbitrario; la mera contestazione dell'opportunità o della correzza formale dell'intervento non è sufficiente per escludere il reato.
- La condotta violenta o minacciosa nei confronti di pubblici ufficiali che legittimamente stanno svolgendo attività di prevenzione o di tutela integra le fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., non essendo scriminata dalla reazione a presunti atti arbitrari.
- Nei ricorsi per cassazione che riguardano la verifica della correttezza dell'operato di polizia in una fase processuale ormai esaurita, la Corte può annullare senza rinvio se non è necessaria una nuova valutazione istruttoria.
- Per evitare che una reazione venga qualificata come scriminata, gli operatori di polizia dovrebbero documentare le ragioni dell'intervento, le modalità adottate e eventuali richieste di intervento da parte di terzi; per l'interessato, l'onere di dimostrare l'illegittimità dell'atto pubblico è sostanziale.
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