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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08666/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite nasceva dalla domanda di alcune figlie del de cuius di far dichiarare la nullità di due compravendite con cui il padre, deceduto ab intestato, aveva trasferito una casa di abitazione e un terreno ad altri familiari e alle rispettive coniugi. In subordine, le attrici chiedevano di accertare che le vendite fossero in realtà donazioni simulate e di conseguenza proponevano azione di riduzione per reintegrare la loro quota di legittima. In appello era stata confermata la decisione di primo grado che aveva accolto la simulazione. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, in sintesi: omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità; violazione dell’art. 564 c.c. per mancata previa accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario; violazione dell’art. 1417 c.c. per l’ammissibilità della prova testimoniale e presuntiva della simulazione; violazione degli artt. 2721 c.c. e 116 c.p.c. per la valutazione delle prove e dei presunti elementi indiziari; violazione dell’art. 354 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla prova e sul contraddittorio, ma fondati i motivi relativi all’art. 564 c.c., affermando che l’azione di simulazione, quando è preordinata all’azione di riduzione contro terzi non coeredi, richiede la preventiva accettazione con beneficio d’inventario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettando tutti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio di diritto secondo cui l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede contro un atto del de cuius, se preordinata alla riduzione di disposizioni lesive della legittima nei confronti di soggetti non chiamati come coeredi, è ammissibile solo se il legittimario abbia preventivamente accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 564 c.c.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è condizione di ammissibilità dell’azione di riduzione, e quindi anche dell’azione di simulazione relativa quando questa sia proposta solo in funzione della riduzione contro terzi non coeredi.

  • art. 1417 c.c.

    Il legittimario che agisce per la tutela della propria quota di riserva può provare la simulazione con testimoni e presunzioni, purché la simulazione sia dedotta come mezzo per la tutela della legittima e la riunione fittizia.

  • art. 2721 c.c.

    Il limite alla prova testimoniale non è ostativo quando il legittimario agisce nella qualità sostanziale di terzo rispetto all’atto simulato, per far valere la lesione della legittima.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla violazione della norma è inammissibile se si risolve nella critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio non è necessaria se il litisconsorte pretermesso interviene volontariamente in appello e accetta il processo nello stato in cui si trova.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata evocata in relazione alla dedotta omessa integrazione del contraddittorio, ma la Corte ha escluso la fondatezza del motivo.

Massime di principio

  • L’azione di simulazione relativa proposta dal legittimario contro un atto del de cuius è, quando serve a far valere una lesione di legittima verso terzi non coeredi, strumentale all’azione di riduzione; pertanto resta soggetta alla condizione di procedibilità dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
  • Se il legittimario deduce la lesione della quota di riserva, egli può provare la simulazione dell’atto dispositivo del de cuius con prova testimoniale e presuntiva, operando in tal caso come terzo rispetto all’accordo simulatorio.
  • La mancata specificazione immediata del valore della massa ereditaria e della quota lesa non impedisce, di per sé, la decisione sulla riduzione quando gli elementi necessari emergano dagli atti o siano oggetto di contestazione, dovendo il giudice procedere alla riunione fittizia sulla base del materiale processuale disponibile.
  • Le doglianze che mirano a contestare la mera valutazione delle prove da parte del giudice di merito non consentono, di regola, un riesame in sede di legittimità, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale ancora deducibile.
  • Il difetto di integrità del contraddittorio non impone la rimessione al primo giudice se il litisconsorte necessario pretermesso interviene in appello e accetta il processo nello stato in cui si trova, senza pregiudizio delle facoltà processuali delle altre parti.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDonazioniImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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